CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2020, n. 18594

Contribuzione previdenziale relativa alla Gestione commercianti – Redditi derivanti dalla partecipazione pro quota ad alcune società a responsabilità limitata – Concetto di totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef

Rilevato che

La Corte d’appello di L’Aquila confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di addebito notificato a M.A.F., con il quale l’Inps aveva intimato alla predetta il pagamento di contribuzione previdenziale relativa alla gestione commercianti sui redditi derivanti dalla partecipazione prò quota ad alcune società a responsabilità limitata;

rilevava la Corte territoriale che, pur se l’art. 3 bis DL n. 384/1992 faceva riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, “il rapporto previdenziale non può prescindere dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività d’impresa dovrebbe comportare l’inserimento del reddito corrispondente nell’imponibile contributivo. Ne deriva che il concetto di totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef … deve essere riferito esclusivamente all’impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l’assicurato è iscritto alla corrispondente gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione”;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;

resiste M.A.F. con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Considerato che

con unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis della I. 14 novembre 1992 n. 438 di conv.ne con modificazioni del d.I. 19 settembre 1992 n. 384 e in connessione con la l. 2 agosto 1990 n. 233;

la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa;

trattasi di questione recentemente affrontata e risolta da Cass. 21540 del 20/8/2019, cui in questa sede si rinvia;

nella citata pronuncia è stato rilevato che l’art. 3 bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per ì soggetti di cui all’art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai finì IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi sì riferiscono» e che con la nuova disposizione rileva “la totalità” dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione ex art. 1 della l. n. 233 del 1990, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva;

è stato rilevato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e che il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d’impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell’art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale, mentre l’art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES);

e poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi;

sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.