CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2020, n. 18956
Licenziamento disciplinare – Recidiva per le assenze ingiustificate – Assenze non coperte dal certificato medico giunto in ritardo – Onere della parte provvedere alla produzione del fascicolo – Mancanza – Giudice non può sopperire provvedendo d’ufficio o assegnando un nuovo termine
Fatti di causa
Con sentenza del 7 giugno 2018, la Corte d’Appello di G.S. confermava la decisione resa dal Tribunale di Sassari e rigettava la domanda proposta da M.I.D. nei confronti della D.S.C.S. a r.l. avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato alla dipendente in relazione alle contestate assenze ingiustificate per i giorni 8 e 9 febbraio 2015 nonché alla recidiva per le assenze parimenti ingiustificate dal 3.10 al 2.11.2014.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistente, alla luce degli elementi acquisiti in atti, che non ricomprendevano quelli risultanti dai documenti contenuti nel fascicolo di primo grado della D. per non averlo la stessa prodotto con l’atto di appello, l’assenza ingiustificata per le giornate tra il 3 e l’8 ottobre 2014, dovendo così qualificarsi le assenze non coperte dal certificato medico giunto in ritardo, e tempestiva e congrua alla stregua dell’art. 42 lett. E) del CCNL di categoria la sanzione irrogata, tanto più che quali assenze ingiustificate dovevano essere considerate quelle precedenti di cui alla contestazione del 23.9.2014, rimasta senza seguito per l’insorgere improvviso di uno stato di malattia protrattosi fino al 7.2.2015 nonché quelle dei giorni 8 e 9 febbraio 2015 in cui cessata la malattia avrebbe dovuto presentarsi al lavoro.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la D., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Società cooperativa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 421 c.p.c., deduce la nullità della sentenza impugnata per non aver la Corte territoriale provveduto, in difetto della produzione di parte, all’acquisizione, anche tramite l’esercizio dei propri poteri istruttori, del fascicolo di parte del primo grado.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 300/1970, 2106 e 42 lett. E) CCNL per le Cooperative sociali la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logico-giuridica della ritenuta tempestività della contestazione comunicata in data 12.2.2015 relativa all’assenza ingiustificata conseguente al ritardato invio della certificazione medica relativamente al periodo di malattia protrattosi dal 3.10 al 2.11.2014.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 c.c., 42 lett. E) e D) e 71 CCNL Cooperative sociali, la ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica della qualificazione come assenze ingiustificate di giornate in relazione alle quali è stato comunque certificato lo stato di malattia e del conseguente giudizio circa la rilevanza disciplinare della condotta e la proporzionalità della sanzione.
Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 300/1970, 2106 c.c. e 42 lett. E) del CCNL Cooperative sociali è prospettata con riferimento alla rilevanza attribuita dalla Corte territoriale, ai fini della giustificazione del licenziamento, alla contestazione disciplinare del 23.9.2014, nonostante il relativo procedimento fosse rimasto sospeso.
Rilevata l’infondatezza del primo motivo, non ravvisandosi a carico della Corte territoriale alcun error in procedendo nel decidere sulla base della documentazione disponibile in atti, essendo onere della parte provvedere alla produzione del fascicolo, onere del cui assolvimento non è data qui dimostrazione alcuna ed alla cui inosservanza, stante il carattere dispositivo del giudizio, la Corte stessa non può sopperire provvedendovi d’ufficio o assegnando un nuovo termine, si deve ritenere l’infondatezza delle ulteriori censure dovendo convenirsi con il principio di diritto cui si richiama la Corte territoriale per il quale devono qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo a seguito del tardivo invio di certificazione medica riconducibili ad uno stato di malattia e, così sulla rilevanza disciplinare delle stesse nonché sulla ritenuta regolarità formale dei provvedimenti assunti, dovendosi considerare correttamente valutati dalla Corte territoriale come meramente sospeso il procedimento avviato a seguito della contestazione del 23.9.2014 e come tempestivamente avviato all’atto della cessazione del periodo di malattia, che ne avrebbe determinato la sospensione, il procedimento relativo alla contestazione delle assenze ingiustificate comprese tra il 3 e l’8 ottobre 2014 ed altresì sulla sancita congruità della sanzione irrogata già prevista dall’art. 42 lett. E) del CCNL di categoria per ogni singolo episodio contestato.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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