AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 settembre 2020, n. 344

Plusvalenza da cessione di partecipazioni in valuta estera

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante ha rappresentato che nel corso del xxxx, ha preso parte alla fondazione della società Beta con sede negli Stati Uniti e che ha assunto la forma di Scorporation a fini tributari, beneficiando di alcune agevolazioni fiscali, ma non consentendo la partecipazione alla compagine sociale di soggetti ivi non residenti. Di conseguenza, come affermato dall’Istante, la sua partecipazione alla compagine sociale iniziale, che sarebbe stata pari al x per cento del capitale, è stata per così dire formalmente “congelata”.

Nel xxxx, la società ha cambiato denominazione e ragione sociale in Alfa, si è trasformata in “corporation” ed ha iniziato ad operare nel settore della produzione e distribuzione di prodotti a marchio proprio.

Nel xxxx, a seguito di una nuova riorganizzazione, Alfa è stata incorporata in una società veicolo ed ha poi assunto la denominazione di Gamma.

La Gamma è interamente controllata da una holding di diritto statunitense (di seguito “Holding”) appositamente costituita con una Initial Public Offering (IPO) per acquisire il controllo totalitario di Gamma e quotata presso il Canadian Securities Exchange.

In sede di incorporazione, è stato concordato il concambio delle azioni e dei diritti di opzione ex Alfa con azioni e diritti della Holding secondo il seguente dettaglio:

– assegnazione di 1 azione “Proportionate Voting Share” (PVS) della Holding per ogni x azioni di ex Alfa;

– conversione dei diritti di opzione azioni ex Alfa in analoghi diritti di opzione azioni PVS della Holding con lo stesso rapporto;

– conversione delle azioni PVS della Holding in azioni ordinarie secondo uno specifico rapporto.

La quotazione della Holding ha previsto l’emissione di un massimo di xxxx nuove azioni ordinarie, delle quali l’x per cento riservato ai precedenti azionisti ex Alfa e la parte restante da collocare tramite una IPO al prezzo di x dollari canadesi. Al netto dei diritti di sottoscrizione pari a x dollari canadesi, quindi, l’incasso netto per la società o l’azionista venditore è pari a x dollari canadesi ad azione. In data xx/xx/xxxx, ma con efficacia retroattiva al xx/xx/xxxx la Alfa, al fine di formalizzare quella che sarebbe stata la sua partecipazione originaria ha offerto all’Istante una “Founder Option” che gli riconosce il diritto a sottoscrivere entro 5 anni dalla data di efficacia un numero di azioni ordinarie pari al x per cento del capitale al prezzo di x dollari americani.

In conseguenza della evoluzione del business e dell’ingresso nel capitale sociale di nuovi soci, infatti, le partecipazioni dei soci originari e di coloro che sarebbero stati soci fin da principio in assenza di limiti posti dalla natura della società si sono conseguentemente diluite. La Founder Option ha un “vesting period” coincidente con la vigenza della forma di S-Corporation, non è esercitabile in forma parziale e non è trasferibile.

In conformità alla Founder Option, l’Istante ha sottoscritto in data xx/xx/xxxx in base ai rapporti di concambio xxx azioni PVS al prezzo di x $ ognuna per un totale di x $ convertite poi in xxxx azioni ordinarie, depositate in un conto titoli aperto presso una banca d’investimento canadese.

Tra il xx e il xx/xx/xxxx, l’Istante ha ceduto una parte delle predette azioni per il tramite di un intermediario canadese, ottenendo un corrispettivo pari a x dollari canadesi.

Ciò premesso, ai fini della corretta determinazione e conseguente tassazione ai fini IRPEF delle plusvalenze realizzate, l’Istante chiede:

1) quale sia il momento rilevante ai fini impositivi tra la data di attribuzione della Founder Option , la data di esercizio della stessa e la data di cessione delle partecipazioni;

2) la corretta quantificazione con riferimento ai criteri ed ai tassi di cambio da utilizzare della plusvalenza realizzata in occasione della cessione delle partecipazioni;

3) la rilevanza delle commissioni di vendita sostenute dall’Istante quali oneri inerenti da considerare ad incremento del costo di acquisto delle partecipazioni.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Con riferimento al quesito n. 1), l’Istante ritiene che nessuna fattispecie impositiva si sia realizzata all’atto dell’attribuzione della Founder Option e del successivo esercizio della stessa trattandosi di un diritto connesso alla originaria partecipazione nella S-Corporation.

A parere dell’Istante assume rilievo fiscale solo la cessione a terzi delle azioni della Holding con conseguente imponibilità della plusvalenza realizzata in tale occasione.

In merito al quesito n. 2), l’Istante ritiene che, essendo avvenuto l’acquisto delle azioni in valuta americana e la vendita parziale in valuta canadese, si debba dapprima procedere lla conversione in euro in base al tasso di cambio a pronti fornito dalla Banca d’Italia euro/dollari USA alla data dell’esercizio dell’opzione, quindi ripartire sul numero di azioni acquistate e moltiplicare tale valore per il numero di azioni cedute nelle singole transazioni di vendita.

In maniera analoga l’Istante ritiene di dover convertire l’ammontare percepito per ciascun lotto di transazione in base al tasso di cambio a pronti euro/dollaro canadese del giorno di cessione. La somma algebrica delle plusvalenze calcolate per differenza con il costo di acquisto costituisce l’ammontare della plusvalenza “lorda”. Quanto infine al quesito n. 3), l’Istante intenderebbe utilizzare gli stessi criteri di conversione euro/dollaro canadese per determinare le commissioni di vendita applicate nelle singole transazioni. Tali importi, addebitati dall’intermediario in diminuzione dell’importo finale accreditato, sono a parere dell’Istante dei costi “inerenti” per la determinazione della plusvalenza.

L’importo, pari ad x euro, ridotto dei suindicati costi inerenti è da assoggettare interamente a tassazione con imposta sostitutiva del 26 per cento, atteso che il Canada non applica alcuna tassazione sui capital gain.

Parere dell’agenzia delle entrate

In via preliminare, si fa presente che non costituisce oggetto del presente interpello la valutazione circa l’esistenza di un rapporto di sinallagmaticità tra il riconoscimento del diritto di opzione e l’attività lavorativa dell’Istante.

L’assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro dipendente, di collaborazione o professionale tra le parti, quindi, costituisce una condizione preliminare che si considera presupposta, senza che questo ne costituisca conferma.

Alla luce di quanto premesso, in relazione al primo quesito, si ritiene che il momento impositivo si realizzi con la cessione delle partecipazioni.

In particolare, l’articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) dispone che sono redditi diversi «se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali (…) c) le plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate; c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5(…) e dei soggetti di cui all’articolo 73», tra cui rientrano anche le società non residenti.

Con riferimento al secondo quesito si fa presente che il comma 6 dell’articolo 68 del Tuir dispone che le plusvalenze «sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».

Al riguardo, come chiarito con la circolare 24 giugno 1998, n. 165/E il contribuente può imputare ad incremento del costo di acquisto tutte le spese e gli oneri strettamente inerenti all’acquisto delle attività finanziarie della cui cessione si tratta, incluse le commissioni d’intermediazione (cfr. par. 2.3.2).

Inoltre l’articolo 9, comma 2, del Tuir prevede «Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti».

Con riferimento al caso di specie si ritiene che:

– per la determinazione del costo della partecipazione si debba far riferimento ai cambi euro/dollaro ed euro/dollaro canadese del giorno di esercizio dell’opzione, come determinati dalla Banca d’Italia;

– quanto alle successive vendite di parte delle azioni avvenute tra il xx e il xx/xx/xxxx, andrà utilizzato il cambio euro/dollaro canadese vigente nelle singole giornate di vendita per determinare il prezzo di vendita dei vari lotti di azioni al quale andrà sottratto il valore della singola azione determinato in data xx/xx/xxxx moltiplicato per il numero di azioni vendute.

Per quanto concerne, infine, l’ultimo quesito prospettato inerente l’inclusione delle commissioni di intermediazione tra i componenti di costo da aggiungere al valore iniziale delle azioni vendute fini della determinazione delle relative plusvalenze o minusvalenze, si concorda con la soluzione interpretativa prospettata dall’Istante.

Come indicato nella citata circolare n. 165/E del 1998, le commissioni di intermediazione applicate sulla compravendita di azioni sono da considerarsi quali costi inerenti all’operazione in quanto incidenti in diminuzione del corrispettivo effettivamente percepito; per cui si ritiene che possano essere considerate quale componente in aumento del costo di acquisto delle azioni oggetto di vendita, utilizzando il tasso di cambio del giorno in cui sono state sostenute, secondo i criteri sopra indicati.

Le plusvalenze realizzate, come sopra determinate saranno assoggettate a tassazione con l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Si ribadisce, altresì, che resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante, possa condurre ad una diversa valutazione delle fattispecie oggetto di chiarimento.