CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18770
Tributi – Contenzioso tributario – Omessa pronuncia su un punto del ricorso incidentale – Effetti – Nullità dell’intera sentanza
Rilevato che
– Con sentenza n. 5/14/11 depositata in data 19 gennaio 2011 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 220/1/07 della Commissione tributaria provinciale di Varese, la quale a sua volta aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti da A.M. Srl, contro due avvisi di accertamento per IRAP, IRPEG e IVA 2003 e 2004 per operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere nel quadro di frodi carosello.
– In particolare, per una pluralità di operazioni di compravendita di autovetture, l’Agenzia contestava alla contribuente l’indebita detrazione IVA e l’indebita deduzione di costi ai fini delle imposte dirette per l’acquisto di autovetture dalle società AMS Srl e SD Motors Srl. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti limitatamente alla ripresa per costi acquisto autovetture e per errata verbalizzazione di una fattura, la n.782 del 9.12.2003, confermando nel resto le riprese.
– Avverso la decisione, entrambe le parti proponevano appello, e la CTR accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio, così confermando integralmente gli atti impositivi.
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo dieci motivi, che illustra con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che
– Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce – ai fini dell’art.360, comma primo, n.5, cod. proc. civ. – l’insufficiente motivazione su punto decisivo per il giudizio, consistente nell’inesistenza soggettiva delle operazioni relative alla compravendita di automobili.
– Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta – ai fini dell’art.360, comma primo, n.5, cod. proc. civ. – l’omessa motivazione su punto decisivo per il giudizio, consistente nella buona fede scusabile sussistente in capo alla ricorrente in relazione alla ignoranza della contestata interposizione soggettiva delle proprie danti causa.
– Con il terzo motivo di ricorso la contribuente censura – ai fini dell’art.360, comma primo, n.5, cod. proc. civ. – il vizio motivazionale, circa l’effettività e legittima deducibilità, in mancanza di rilevanza penale dei fatti contestati, dei costi sostenuti dalla ricorrente per l’acquisto delle autovetture oggetto delle fatturazioni relative alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
– Con il quarto motivo di ricorso si censura – ai fini dell’art.360, comma primo, n.3, cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art.54 d.P.R. n.633 del 1972 con riguardo alla distribuzione dell’onere della prova ed all’accertamento della sussistenza di fatturazioni per operazioni inesistenti, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che «l’Ufficio ha dimostrato il fondamento delle proprie pretese, e nel caso in esame, l’onere della prova incombe in capo all’appellata».
– Con il quinto motivo di ricorso si censura – ai fini dell’art.360, comma primo, n.3, cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art.54 d.P.R. n.633 del 1972, nonché dell’art.28 quater parte A lett. a), comma 1, dell’art.15, punto 2, dell’art. 18, n. 1 lett. a) e dell’art.22, n.3 lett. b) della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, con riguardo alla distribuzione dell’onere della prova ed all’accertamento della buona fede del soggetto coinvolto in frodi IVA poste in essere da terzi soggetti, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che «l’Ufficio ha dimostrato il fondamento delle proprie pretese, e nel caso in esame, l’onere della prova incombe in capo all’appellata».
– Con il sesto motivo di ricorso si censura – ai fini dell’art.360, comma primo, n.3, cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art.54 d.P.R. n.633 del 1972, per aver ritenuto la sentenza impugnata che «l’Ufficio ha dimostrato il fondamento delle proprie pretese, e nel caso in esame, l’onere della prova incombe in capo all’appellata» sulla base dell’applicazione al caso di specie del principio che stabilisce l’onere della prova in capo al contribuente.
– Con il settimo motivo di ricorso si censura – ai fini dell’art.360, comma primo, n.3, cod. proc. civ. – la violazione dell’art. 75 TUIR, per aver la sentenza impugnata ritenuto provata la pretesa dell’ufficio, con riguardo alla indeducibilità dei costi sostenuti dalla ricorrente per l’acquisto delle autovetture oggetto delle fatturazioni, in ragione della ritenuta rilevanza penale delle relative fatturazioni.
– Con l’ottavo motivo di ricorso la contribuente deduce – ai fini dell’art.360, comma primo, n.5, cod. proc. civ. – l’omessa motivazione su punto decisivo per il giudizio, consistente nell’omessa pronuncia sulla illegittimità delle riprese minori per costi per l’acquisto di carburante e per le ricariche telefoniche e per l’asserita omessa fatturazione della cessione di un’autovettura Maserati coupé al sig. M.B.
– Con il nono motivo di ricorso la contribuente lamenta – ai fini dell’art.360, comma primo, n.5, cod. proc. civ. – l’omessa motivazione su punto decisivo per il giudizio, consistente nell’errato inserimento della fattura n.782 del 9.12.2003 quale indebita detrazione ai fini IVA nelle riprese relative alle imposte sul reddito e all’IRAP anche nell’anno 2004.
– Con il decimo motivo, formulato in subordine al nono, si censura – ai fini dell’art.360, comma primo, n.3, cod. proc. civ. – la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per essersi la CTR implicitamente pronunciata ultra petita in relazione all’errato inserimento della fattura numero n.782 del 9.12.2003, quale indebita detrazione ai fini IVA, nelle riprese relative alle imposte sul reddito e all’IRAP anche nell’anno 2004.
– L’ottavo motivo dev’essere affrontato prioritariamente in quanto con esso si deduce sostanzialmente un’omessa pronuncia – come peraltro esplicitamente precisato dalla ricorrente nella memoria ex art.380 bis comma 1 cod. proc. civ. -, ed è fondato.
– Va premesso che, per compiuta autosufficienza, la contribuente riporta non solo i pertinenti passaggi dell’atto introduttivo in cui le riprese per detrazioni di costi per acquisto di carburante e ricarica telefonica erano già stati oggetto di censura in primo grado, e poi anche riproposti con appello incidentale. A fronte di ciò, la sentenza censurata non dà conto chiaramente della proposizione di un appello incidentale da parte della contribuente ma, se mai la singolare espressione “contrappello” a pag.2 va intesa in tal senso, si deve constatare che non solo il dispositivo non vi fa alcun riferimento, ma pure che nel corpo della motivazione i motivi di appello incidentale non sono esplicitati, ai fini dell’individuazione del thema decidendum, né sono oggetto di decisione espressa. Avendo i due appelli delle parti pari dignità, non possono desumersi dalla motivazione (una generica esposizione del canone di riparto dell’onere della prova in materia di indebita detrazione di fatture ai fini IVA disancorata da ogni riferimento alla fattispecie concreta) elementi nel senso di una implicita reiezione del gravame incidentale, ammesso che sia stato contemplato dal giudice d’appello, attraverso l’uso della atipica espressione “contrappello”.
– Con il mezzo di impugnazione ad essere chiaramente censurata non è dunque un’omessa motivazione, ma un’omessa pronuncia, vizio che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., e che ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, ossia su ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene della vita alla parte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012), in questo caso l’appellante incidentale.
– Il motivo infine ben può essere riqualificato secondo il paradigma del n.4, comma primo, art.360 cod. proc. civ., in applicazione del principio di diritto ai sensi del quale «L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239).
– In questi termini il mezzo trova accoglimento e la portata dell’omessa pronuncia, che non si è pronunciata sulle conclusioni della contribuente, omettendo di decidere sull’appello incidentale sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi, determina la nullità dell’intera sentenza con assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso.
La sentenza impugnata va così cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti i restanti nove, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità.
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