L’INPS con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020 è intervenuta a chiarire l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 3 del Decreto Legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto “Agosto”). La suddetta norma prevede a favore dei datori di lavoro che non non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19 previsti dall’articolo 1 del decreto legge n. 104/2020 un esonero dei contributi previdenziali. Il suddetto sgravio può essere fruito entro il 31 dicembre 2020.
Possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22- quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La norma in commento prevede l’estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
L’entità dell’esonero contributivo è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Inoltre non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
Altra precisazione contenuta nella circolare n. 105/2020 è quella riguardate la verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero in trattazione (ossia la fruizione degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020) per il quale è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale.
Inoltre l’INPS nella suddetta circolare chiarisce che l’esonero contributivo è cumulabile con altri sgravi, esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Sono esclusi dall’esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale i seguenti contributi:
- premi e contributi INAIL;
- contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile quando dovuto;
- contributi ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, quando dovuti;
- contributo previsto destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.
Riepilogo delle condizioni previste per usufruire dell’esonero contributivo
- datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo;
- datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020. Anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del menzionato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020;
- l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) oggetto dell’intevento di integrazione salariale per COVID-19;
- i datori di lavoro interessati all’esonero contributivo non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario di cui all’articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020;
- rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
- il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo;
- condizioni stabilite dall’art. 3 del DL 104/2020.
Infine l’INPS ricorda che per gli stessi è previsto un regime di alternatività rispetto all’esonero contributivo, di conseguenza il datore di lavoro che beneficia dello sgravio non potrà avvalersi dei predetti trattamenti di integrazione salariale per tutta la durata del periodo agevolato.
In ultimo la circolare n. 105 del 2020 pubblicata dall’INPS chiarisce che le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19 e dalla specifica normativa recata dal richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e successive modificazioni.
“L’applicazione del beneficio è, infine, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea”.