CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19849

Differenze retributive e tfr – Rapporto concluso “per facta concludentia” – Denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio – Restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, al “minimo costituzionale”

Rilevato che

1. Con sentenza n. 470 depositata il 4.5.2016, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo di Lucania, ha condannato, ex art. 2112 cod.civ. M.P.M. e V.C., imprese, rispettivamente, cedente e cessionaria, al pagamento a favore di A.L.P. di euro 19.552,68 a titolo di differenze retributive e T.F.R. come calcolati dal consulente tecnico d’ufficio incaricato in sede di appello;

2. propone ricorso M.P.M. affidandosi a due motivi, illustrati da memoria;

A.L.P. resiste con controricorso; V.C. è rimasto intimato.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ. – violazione degli artt. 112, 348 bis e ter cod.proc.civ., 53 e ss. d.lgs. n. 546 del 1992 per aver, la Corte distrettuale, omesso di valutare le doglianze – dedotte avanti al giudice di secondo grado – di inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla P., in quanto detto atto non specificava le parti della sentenza di primo grado da riesaminare, né indicava le modifiche da effettuare, in palese difformità dalla nuova disciplina in materia di gravame;

2. con il secondo motivo di ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ. – violazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per aver, la Corte distrettuale, disposto una consulenza tecnica d’ufficio con riguardo alle spettanze vantate dalla lavoratrice e con riferimento al periodo lavorativo 1.6.2004 – 14.6.2007 (“data in cui può effettivamente ritenersi concluso “per facta concludentia” il rapporto per scelta della lavoratrice, non più ripresentatasi dopo un’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità a rendere le prestazioni o comunque idoneamente giustificatasi nei confronti della parte datoriale”)  di carattere esplorativo in quanto in assenza di elementi probatori in ordine alla natura e dinamica del rapporto di lavoro, all’ammontare della retribuzione spettante, alla prova del soggetto passivo individuato come debitore, con ribaltamento della congrua ed adeguata motivazione delle risultanze di primo grado che aveva, altresì, rimarcato l’inattendibilità dei testi per i loro rapporti di parentela con le parti in lite;

3. il primo motivo è inammissibile in quanto viola il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione non trascrivendo la sentenza di primo grado e l’atto di appello, in quanto l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire ad effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr., da ultimo, Cass. n. 23834 del 2019; in senso conforme, ex plurimis, Cass. n. 22880 del 2017 proprio in materia di genericità dei motivi di appello; Cass. n. 19410 del 2015);

4. il secondo motivo è inammissibile in quanto, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’ambito del motivo di ricorso (artt. 115, 116 cod.proc.civ.), tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti senza considerare che la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. (d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) che – come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014) – comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta);

5. nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori, avendo, la Corte distrettuale, esaminato i fatti controversi ed accertato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla data di scadenza del periodo di astensione obbligatoria per maternità, condividendosi il giudizio (del Tribunale) di non attendibilità della prova offerta dalla lavoratrice circa il maggior periodo svolto e le maggiori prestazioni effettuate “a fronte di dichiarazioni testimoniali rese da compiacenti familiari ovvero generiche”;

6. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza come previsto dall’art. 91 cod.proc.civ.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.