CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 settembre 2020, n. 20045

Tributi – IVA – Credito – Impresa agricola – Rinuncia allo speciale regime di esonero previsto per i produttori agricoli – Scelta del regime ordinario – Omessa comunicazione – Comportamento concludente – Legittimità

Fatti di causa

Avicola S.B. s.r.l. impugnò il provvedimento di diniego emesso dall’Agenzia delle Entrate, sull’istanza di rimborso dei crediti IVA maturati nel corso dell’anno 1989, per effetto della rinuncia allo speciale regime di esonero dal versamento dell’imposta previsto per i produttori agricoli.

Accolta l’impugnazione in primo grado, l’Agenzia delle Entrate propose appello innanzi alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Teramo, che confermò la sentenza impugnata; proposto dall’Agenzia delle Entrate ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, sezione di L’Aquila, il gravame venne accolto con sentenza depositata il 18 giugno 2015, restando respinta la pretesa della contribuente, poiché non aveva manifestato espressamente la rinuncia al precedente regime di esonero.

Avverso la detta sentenza, Avicola S.B. s.a.s. di A.F. & c. – già Avicola S.B. s.r.l. – ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo lamenta la ricorrente la violazione dell’art. 34, comma 11, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 1, comma 1, del d.p.r. 10 novembre 1997, n. 442, poiché la Commissione Tributaria Centrale ha erroneamente ritenuto che la scelta per il regime ordinario anziché per quello speciale di esonero dall’IVA, fosse condizionato ad una espressa comunicazione da parte del contribuente.

1.1. Il motivo è fondato.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di IVA, l’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, poiché, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.p.r. 10 novembre 1997, n. 442 – applicabile, in base alla norma interpretativa di cui all’art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche alle condotte anteriori alla data di entrata in vigore del citato decreto presidenziale -, i comportamenti concludenti del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto (Cass. 26/09/2014, n. 20421; Cass. 04/07/2003, n. 10599).

Ha errato, quindi, la commissione tributaria centrale nel ritenere che la scelta della contribuente per il regime ordinario dovesse essere oggetto di una espressa comunicazione formale all’Amministrazione, essendo sufficiente il comportamento concludente della ridetta, avuto anche riguardo alla regolare tenuta delle sue scritture contabili.

2. In definitiva, accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente, essendo incontroversa tra le parti l’opzione per il regime ordinario, esercitata nell’anno 1989 attraverso il comportamento concludente serbato dalla contribuente, accompagnato dalla tenuta in maniera regolare di tutte le scritture contabili previste dalla disciplina in materia di IVA.

3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura dell’intero le spese della fase di merito, mentre seguono la soccombenza quelle di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.

Compensa integralmente le spese del giudizio di merito tra le parti; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 10.200,00, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.