CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2020, n. 20310

Tributi – IRAP – Cartella di pagamento – Motivazione – Criterio di liquidazione degli interessi – Rinvio alla norma di cui all’art. 20 d.P.R. 602/73 – Legittimità

Ritenuto che

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di SRL I.I. di cartella di pagamento per omessi versamenti per Irap anno 2012, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

La CTR ha confermato la statuizione di rigetto della CTP (sulla validità della cartella per difetto di motivazione, per non essere stata preceduta da avviso bonario e per difetto di sottoscrizione della cartella da parte del Concessionario) e accolto l’appello della contribuente limitatamente agli interessi, ritenendone illegittima la richiesta per non essersi esposti i calcoli del loro importo, indicando la cartella solo le norme prese in considerazione ai fini della determinazione degli interessi.

La contribuente è rimasta intimata.

Considerato che

Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 20 e 25 commi 2 e 2 bis d.p.r. 602/73 e art, 1 e 6 DM n. 321/1999, contenendo la cartella tutti gli elementi previsti dalla legge (art. 25 d.P.R. 602/73).

Il motivo è fondato.

Va premesso che a norma dell’art. 20 del d.P.R. 602/73, gli interessi “sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione o all’accertamento d’ufficio si applicano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo”; misura fissata dal DM 21.5.2009 per i ruoli resi esecutivi dal 1.10.2009, mentre la precedente misura prevista dal 1.7.2003 al 30.9.2009 era del 2,75% annuo.

La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sul calcolo degli interessi rappresentata dal rinvio alla norma di cui all’art. 20 d.P.R. 602/73, preso atto che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege, risolvendosi in una mera operazione matematica, per cui è sufficiente il riferimento contenuto nella cartella alle dichiarazioni da cui deriva il debito di imposta (Cass. n. 6812 del 2019, n. 8508/2019, n. 32939/2019).

Pertanto, quanto alla richiesta degli interessi, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante il richiamo alla dichiarazione (Cass. n. 14236/2017).

La CTR non si è attenuta agli indicati principi, per cui il ricorso va accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, vertendo la controversia esclusivamente sugli interessi, essendosi per il resto formato il giudicato sulle altre questioni proposte col ricorso introduttivo, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto dell’appello del contribuente e la conferma dell’atto impositivo anche relativamente agli interessi.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo in relazione al calcolo degli interessi.