CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21192
Riliquidazione della pensione di anzianità – Collocazione dell’accredito figurativo – Differenze pensionistiche – Pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 15.5.2013, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di G.M.R. alla riliquidazione della pensione di anzianità anticipata ex d.l. n. 501/1995 (conv. con I. n. 11/1996), con la collocazione dell’accredito figurativo di cui all’art. 4, d.l. cit., nella parte di contribuzione precedente al 31.12.1994, invece che in quella maturata successivamente al 1°. 1.1995, condannando l’INPS a corrisponderle le consequenziali differenze pensionistiche;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che G.M.R. ha resistito con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, d.lgs. n. 415/1996, e dell’art. 4, d.l. n. 501/1995 (conv. con I. n. 11/1996), per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna controricorrente, che ha avuto accesso alla pensione di anzianità anticipata in quanto iscritta al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, avesse diritto alla commisurazione della pensione con la collocazione dell’accredito figurativo di cui aveva beneficiato all’art. 4, d.l. cit., nella parte di contribuzione precedente al 31.12.1994, invece che in quella maturata successivamente al 1°.1.1995;
che va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo di censura prospettata nel controricorso, essendosi chiarito che, ai fini della rituale deduzione del vizio di violazione di legge, è necessario e sufficiente che il motivo rechi l’indicazione delle norme che si assumono violate e che, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, dimostri in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione che ne abbia eventualmente dato la giurisprudenza di legittimità (così, tra le più recenti, Cass. n. 24298 del 2016), ciò che nella specie è dato puntualmente riscontrare a pagg. 3 ss. del ricorso per cassazione;
che, nel merito, il motivo è fondato, essendosi chiarito, in tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto disciplinato dall’art. 4, d.l. n. 501/1995, cit., che la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994, onde ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2 per cento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento (Cass. nn. 20496 del 2017, 11242 del 2019);
che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.