CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20837
Tributi – Cartella di pagamento – Vizi di notifica – Sanatoria – Raggiungimento dello scopo – Legittimità della cartella
Rilevato che
1. Con la sentenza n. 124/35/11 del 4/1/2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da B. s.r.l. avverso la sentenza n. 296/05/09 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento concernente IVA relativa all’anno 2002;
1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata: a) la cartella di pagamento veniva iscritta a titolo provvisorio a seguito dell’impugnazione proposta avverso l’avviso di accertamento; b) la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata e demandando all’Amministrazione finanziaria la determinazione dell’importo da iscrivere a ruolo; c) B. s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado;
1.2. la CTR rigettava l’appello affermando, con riferimento alla validità della notifica, di condividere «tutte le argomentazioni espresse da Equitalia Gerit S.P.A. in merito ai presunti vizi di notifica della cartella esattoriale sollevati dall’appellante» e, in ogni caso, evidenziando la sanatoria degli eventuali vizi di nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, con conseguente conferma della legittimità della cartella di pagamento limitatamente alle somme risultanti dalla sentenza della CTP n. 44/29/09;
2. B. s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
3. l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud s.p.a., quale successore di Equitalia Gerit s.p.a., resistevano con separati controricorsi.
Considerato che
1. Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso è ammissibile in quanto contiene tutti i requisiti di forma previsti dalla legge e non implica l’esame di questioni sulle quali sussiste un consolidato orientamento della S.C., come invece ritenuto dalla difesa di Equitalia Sud s.p.a.;
2. sempre in via pregiudiziale, va evidenziato che l’Agenzia delle entrate deve ritenersi legittimata a contraddire nel presente giudizio, diversamente da quanto dalla stessa eccepito;
2.1. invero la sentenza della CTR dà atto della proposizione della eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’Agenzia, implicitamente rigettandola, e l’ente impositore non ha proposto impugnazione sul punto;
3. con il primo motivo di ricorso B. s.r.l. contesta la violazione e la falsa applicazione, dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando, in buona sostanza, la nullità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata con raccomandata a.r. inviata direttamente dall’Agente della riscossione;
4. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., motivazione omessa in relazione all’esatta interpretazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973;
5. con il terzo motivo di ricorso si contesta il vizio di omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata in ordine ai numerosi vizi di nullità della cartella di pagamento;
6. i tre motivi possono essere congiuntamente esaminati e vanno disattesi;
6.1. la sentenza impugnata contiene due statuizioni in diritto: a) afferma di aderire alle considerazioni dell’Agente della riscossione in ordine ai vizi di notifica; b) deduce che ogni eventuale vizio di nullità della cartella di pagamento risulta comunque essere stato sanato, in ragione del raggiungimento dello scopo della notifica, dalla tempestiva proposizione del ricorso;
6.2. l’omnicomprensività della seconda statuizione induce a ritenere che, secondo la CTR, la proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento è idonea a sanare non solo i vizi della notifica, ma anche i residui vizi di nullità della cartella;
6.3. orbene, con riferimento ai denunciati vizi di notifica, va rilevato che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche l’autonoma ratio decidendi implicante la sanatoria per raggiungimento dello scopo, con conseguente inammissibilità dei motivi primo e secondo, che coinvolgono unicamente la statuizione sub a) (ex multis, Cass. n. 18641 del 27/07/2017; Cass. n. 22753 del 03/11/2011);
6.4. con riferimento, invece, all’omessa pronuncia, la stessa è da escludersi, atteso che la sentenza afferma espressamente che anche i vizi di nullità della cartella di pagamento (e, dunque, anche quelli sollevati con riferimento agli artt. 6 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e alla mancata indicazione della CTP competente) restano sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso;
7. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo con riferimento ad un valore di lite dichiarato di euro 1.588.826,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 12.000,00, in favore dell’Agenzia delle entrate, oltre alle spese prenotate a debito, e di euro 12.000,00 in favore di Equitalia Sud s.p.a., oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.