CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21309
Accertamento della natura subordinata del rapporto – Invalidità delle rinunce per indisponibilità dei diritti – Autosufficienza del ricorso per cassazione
Rilevato che
1. con sentenza n. 10689 del 6.2.2015, la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da N.M. nei confronti della C.L. s.p.a. nonché dell’INPS per l’accertamento della natura subordinata del rapporto svoltosi nel periodo 1985 – 1990, essendo intervenuta conciliazione giudiziale nell’ambito di precedenti giudizi aventi ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapportò di lavoro intercorso tra le parti dal 1987 al 1990 e la condanna alle conseguenti differenze retributive;
2. la Corte distrettuale rilevava che dalla lettura dell’atto di conciliazione emergeva la rinuncia esplicita delle domande proposte nei diversi giudizi promossi nei confronti della società e, in particolare, dell’impugnativa del licenziamento (del 25.1.2001), delle differenze retributive per il periodo 1990-1999, della natura subordinata del rapporto per il periodo luglio 1987-luglio 1990; aggiungeva che nessun profilo di invalidità delle rinunce, per indisponibilità dei diritti, era stato avanzato dalla lavoratrice e che dovevano ritenersi transatte altresì le domande di danno per omissione contributiva e di accertamento della natura subordinata del rapporto per il periodo 1985-giugno 1987 in quanto, rispettivamente, la rinuncia all’accertamento per il periodo 1987-1990 precludeva al giudice di verificare il presupposto logico-giuridico della domanda di danno per omissione contributiva e che le formule di chiusura della conciliazione’ (“evitare contenziosi futuri” e rinunzia “anche alla proposizione di ulteriore domande od azioni connesse al rapporto di lavoro intercorso con la società C.L.”) esplicitavano la volontà di includere nella conciliazione anche il limitato periodo intercorrente tra il 1985 e giugno 1987;
2. propone la M. ricorso affidato ad un motivo; la società resiste con controricorso; l’INPS ha rilasciato procura speciale.
Considerato che
1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1966 e 2113 cod.civ. nonché manifesta illogicità della decisione per avere la Corte di appello erroneamente interpretato l’atto di conciliazione giudiziale intercorso tra le parti, atto che indicava chiaramente il lasso temporale (luglio 1987-luglio 1990) oggetto della transazione e dovendosi, le frasi conclusive dell’accordo, riferirsi all’oggetto stesso, oltre a non potersi ritenere inclusi diritti indisponibili di cui le parti non abbiano effettiva consapevolezza;
2. il motivo è inammissibile sotto vari profili:
2.1. in primo luogo perché per la redazione del ricorso risulta adottata la modalità cosiddetta “dell’assemblaggio”, mediante la riproduzione integrale di una serie di atti processuali e una esposizione dei fatti nonché delle ragioni che sostengono il motivo pari, rispettivamente, a una e due pagine, modalità tale da richiedere una lettura integrale degli atti processuali onde effettuare la selezione di quanto effettivamente rilevante in ordine ai motivi di ricorso (circa la inammissibilità di tale tecnica redazionale per violazione del principio di specificità dei motivi, Cass. Sez. Un., n. 5698 del 2012, Cass. ord. n. 17002 del 2013);
2.2. inoltre, perché il ricorso non individua la regola di ermeneutica contrattuale violata dal giudice del merito e conseguentemente non indica le ragioni per le quali da detta regola quest’ultimo si sarebbe discostato, limitandosi a contrapporre la propria interpretazione dell’atto di conciliazione, con ciò eludendo l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all’ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. (in tal senso, cfr. Cass. n. 2465 del 2015 n. 2465);
2.3. inoltre, la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11 settembre 2012) ricade, ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la decisione può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con conseguente sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, dovendosi interpretare, la norma, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez.Un. n. 8053 del 2014) ed avendo, invece, la sentenza impugnata, affrontato, con argomenti logici e coerenti, tutti i profili oggetto delle censure avanzate dalla ricorrente, con particolare riguardo alla ricostruzione ermeneutica della conciliazione giudiziale e alla inclusione anche delle domande concernenti il pregiudizio per omissione contributiva e il periodo di lavoro dal 1985 a giugno 1987;
2.4. infine, il ricorso è inammissibile perché la Corte distrettuale ha rilevato che “nell’atto di gravame non si eccepisce alcunché in merito alla validità delle rinunce sotto il profilo della indisponibilità dei diritti ex art. 2113, 1° comma, cc” e la ricorrente, riproponendo la questione, non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le ragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame, con ciò violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass., n. 23675 del 2013; Cass. n. 23073 del 2015);
3. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;
4. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228 (ndr art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.