CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2020, n. 21596
Conciliazione sottoscritta in sede sindacale – Risoluzione consensuale del rapporto – Incentivo all’esodo – Nullità del verbale di conciliazione per mancanza di valida causa negoziale – Dolo quale causa di annullamento del contratto – Artifici, raggiri, reticenza o silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte – Idoneità a sorprendere una persona di normale diligenza – Affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza
Rilevato che
1. Con sentenza n. 6262 depositata il 15.10.2015 la Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale di Roma, ha respinto la domanda di G.A. proposta nei confronti della B. s.p.a. per l’annullamento, per dolo, della conciliazione sottoscritta in sede sindacale il 13.3.2007 con la quale era stato risolto consensualmente il rapporto di lavoro (intercorrente con la S. s.p.a. poi incorporata per fusione nella B. s.p.a.) e corrisposto un incentivo all’esodo pari a 12 mensilità della retribuzione.
2. La Corte territoriale rilevava che le modalità di stipulazione della conciliazione (effettuata in sede protetta sindacale), il tenore dell’accordo (che prevedeva l’erogazione di un anno di retribuzione), le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dallo stesso A. (che aveva dichiarato come la sua preoccupazione era stata quella di “mantenere il posto di lavoro”) escludevano che il lavoratore si fosse determinato a conciliare solo per aver creduto che il procedimento per mobilità avviato dalla società dipendesse dal calo di fatturato e non dalla imminente fusione con la B. s.p.a. e che la nuova assunzione presso altra società (M.P. s.r.l.) non fosse affidabile, circostanza, quest’ultima, che in ogni caso rientrava nel prudente riscontro da effettuare da parte di persona di normale diligenza.
3. avverso tale sentenza il sig. A. ha domandato la cassazione della sentenza per otto motivi, illustrati da memoria; la società ha resistito con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, 1421 cod.civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di sollevare d’ufficio la nullità del verbale di conciliazione per mancanza di valida causa negoziale ovvero per negozio stipulato in frode alla legge o per negozio stipulato per eludere l’applicazione di una norma imperativa avendo, la società, proposto la stipulazione del contratto non per “ridefinizione del proprio assetto organizzativo” (come si legge nella premessa del verbale di conciliazione) bensì per depennare l’A. dalla lista dei lavoratori collocati in esubero;
2. con il secondo, il terzo ed il quarto motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, 1427 e ss., 1439 cod.civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare il contrasto assoluto tra il verbale del consiglio di amministrazione della S. s.p.a. del 17.1.2007 e la comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali inoltrata appena due giorni dopo (contrasto evidenziato da alcune sentenze di giudici di merito al fine di dichiarare la illegittimità del licenziamento collettivo intimato a colleghi dell’A.), contrasto dal quale emerge la vera ragione aziendale della procedura di mobilità avviata dalla società consistente non nel calo di fatturato bensì nella imminente fusione con B. (società che già aveva personale con medesima competenza posseduta dall’A., informatore scientifico per la L.P.C.); il contrasto ha impedito una effettiva assistenza da parte del sindacato in sede conciliativa; la volontà di conciliare dell’A., inoltre, era stata fuorviata (se non del tutto impedita nella sua formazione) altresì dalla rassicurazioni sulla stabilità della nuova società, la M.P., che, con contestuale e distinto atto, procedeva ad una nuova assunzione; tutte circostanze che complessivamente considerate, rappresentavano pienamente quei raggiri necessari per la sussistenza del dolo, essendo evidente che egli, quale persona di ordinaria diligenza, non si sarebbe mai determinato a stipulare una conciliazione che prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro se la S. non lo avesse raggirato, celando il vero motivo della procedura di mobilità, chiaramente illegittima come dichiarato da diversi giudici di merito con riguardo a colleghi di lavoro;
3. con il quinto ed il sesto motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991 nonché omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare la violazione dell’obbligo della società S. di procedere ad una corretta, preventiva informazione delle organizzazioni sindacali in sede di procedimento per la mobilità del personale, con chiare ripercussioni sulla stipula del verbale di conciliazione; i sindacati erano, a tutto voler concedere, al corrente della fusione di S. con B. ma non conoscevano gli specifici motivi della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla S.; la società M.P. – che con atto contestuale ha assunto l’A. – era, già nel 2007, in drastico calo di fatturato e, ciò nonostante, ha quintuplicato la propria forza lavoro (come emerge dalle dichiarazioni rese al pubblico ministero nell’ottobre 2012 da C.M. nonché dal comunicato sindacale Femca Cisl dell’aprile 2014) e tali circostanze, ignorate dall’A., hanno determinato una rappresentazione distorta e fuorviante della realtà;
4. con il settimo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod.civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare la nullità del verbale di conciliazione per abuso del diritto, essendo stato indotto, l’A., a stipulare una conciliazione prospettata col raggiro come unica, valida e percorribile alternativa alla impugnativa del licenziamento;
5. con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 115 cod.proc.civ.nonché omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori (prova testimoniale ed istanza di esibizione del verbale del consiglio di amministrazione del 17.1.2007);
6. preliminarmente, il ricorso – che ripropone le medesime censure oggetto di appello avanti alla Corte territoriale – è prospettato con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del verbale del consiglio di amministrazione S. del 17.1.2007, del comunicato alle organizzazioni sindacali del 19.1.2007, della lettera di avvio del procedimento per licenziamento collettivo riguardante i colleghi dell’A., fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ. (Cass. n. 3224 del 2014; Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011);
7. il ricorso presenta ulteriori profili di inammissibilità in quanto, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nella rubrica dei motivi di ricorso, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per diversa interpretazione dei fatti già esaminati dalla Corte del merito che li ha ritenuti irrilevanti ai fini della prova del dolo, con valutazione non sindacabile nella presente sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;
8. al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. nn. 37, 313, 9043 e 21486 del 2011; Cass. n. 20731 del 2007; Cass. n. 18214 del 2006);
9. la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. (d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134): l’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”;
10. nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori avendo, la Corte territoriale, rilevato che le circostanze dedotte dal lavoratore (ossia il contrasto tra il verbale del consiglio di amministrazione S. del 17.1.2007 con la comunicazione alle organizzazioni sindacali e l’avvio della procedura di mobilità collettiva nonché l’asserzione, da parte del Direttore del personale S., della “solidità” della M.P.) erano inidonee ad assumere valenza determinativa della volontà contrattuale dell’A., assumendo decisivo rilievo, in senso contrario, altri elementi di fatto quali: la corresponsione di una somma rilevante a titolo di incentivazione all’esodo, l’assenza di alcun riferimento (nell’atto di conciliazione) alla procedura di mobilità, l’effettiva assunzione, da parte di S., di licenziamenti collettivi per tutti i colleghi della linea produttiva a cui apparteneva l’A. (restando comunque evento futuro ed incerto il loro venir meno a seguito di reazione giudiziaria), il probabile coinvolgimento (a seguito di fusione con la B.) di un licenziamento collettivo anche dei colleghi della B. con conseguente incertezza sul mantenimento in servizio dell’A. (sulla base dei dati di anzianità e carichi di famiglia, dedotti per la prima volta in sede di appello), l’effettiva sussistenza di una situazione di calo di fatturato della S. sin dal 2006 e perdurata nel corso dell’anno 2007, la conoscenza, da parte delle organizzazioni sindacali, sin dal 2006 del progetto di fusione, reso noto ai lavoratori (e anche all’A., sindacalista, RSU, sino al 2004);
11. la Corte territoriale si è correttamente conformata all’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (Cass. n. 1585 del 2017; Cass. n. 11009 del 2018) procedendo ad una valutazione complessiva dei fatti, insindacabile nella presente sede di legittimità;
12. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;
13. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.