MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 01 luglio 2020
Individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali del Corpo della guardia di finanza per i quali non sono pubblicati i dati di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Art. 1
Individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali nel Corpo della guardia di finanza per i quali non sono pubblicati i dati di cui all’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
1. Fino all’adozione del regolamento di cui all’art. 1, comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del comma 7-bis del medesimo art. 1 il Corpo della guardia di finanza non pubblica i dati di cui all’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione ai titolari di incarichi dirigenziali di seguito individuati:
a) Comandante generale;
b) titolari di incarichi dirigenziali in forza al Comando generale, ad eccezione del direttore e dei capi servizio della Direzione approvvigionamenti, al Centro informatico amministrativo nazionale e al Quartiere generale e strutture da questo dipendenti, ad eccezione di quelli in forza al Quartiere generale che svolgono attività contrattuali;
c) titolari di incarichi dirigenziali in forza ai comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, ad eccezione di quelli in forza ai reparti tecnico logistico amministrativi dipendenti dai comandi regionali, istituiti ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che svolgono attività contrattuali;
d) titolari di incarichi dirigenziali in forza alla componente speciale e aeronavale, ad eccezione di quelli in forza al Centro navale, al Centro di aviazione e al Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali che svolgono attività contrattuali;
e) titolari di incarichi dirigenziali in forza ai reparti e istituti di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, ad eccezione di quelli che svolgono attività contrattuali in forza al Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti di istruzione, istituito ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, e in forza alla banda musicale.