MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 10 settembre 2020
Attuazione del decreto 17 luglio 2020 che istituisce il Fondo pesca e acquacoltura per l’emergenza COVID-19
Art. 1
Modalità di presentazione dell’istanza per il sostegno finanziario di cui al sub a) dell’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020
1. L’impresa di pesca marittima armatrice di almeno un’imbarcazione da pesca alla data del 3 giugno 2020, in forma singola o associata, presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a pena di irricevibilità, apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma on-line sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
2. All’istanza compilata on-line dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo), attestante:
I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020;
II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012);
III. di disporre di almeno un’imbarcazione risultante in armamento alla data del 3 giugno 2020;
IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 120.000 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020;
V. che l’attività prevalente risulta essere la pesca marittima;
VI. di consentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza;
– documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza.
Art. 2
Modalità di presentazione dell’istanza per il sostegno finanziario di cui al sub b) dell’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020
1. L’impresa di acquacoltura che, in data antecedente al 3 giugno 2020 ed alla data di presentazione della domanda, è iscritta presso il Registro imprese, presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a pena di irricevibilità, apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma on-line sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. All’istanza compilata on-line dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo) attestante:
I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020;
II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012);
III. di essere iscritta come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 3 giugno 2020 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;
IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 120.000 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020;
V. che l’attività prevalente risulta essere l’acquacoltura;
VI. di consentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza;
– documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza.
Art. 3
Inammissibilità
1. La concessione dei contributi di cui al sub a) dell’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020, è condizionata all’armamento di almeno un’imbarcazione da pesca alla data del 3 giugno 2020 e alla prevalenza, in termini di reddito, dell’attività di pesca marittima.
2. La concessione dei contributi di cui al sub b) dell’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020, è condizionata al disporre, alla data del 3 giugno e alla data di presentazione dell’istanza, di almeno un’unità produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale, allo svolgimento dell’attività di allevamento degli animali di acquacoltura e alla prevalenza, in termini di reddito, dell’attività di acquacoltura.
Art. 4
Modalità di istruttoria dell’istanza per il sostegno finanziario di cui al sub a) dell’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 e procedura di erogazione del contributo
1. La Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura svolge l’istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimità e ne quantifica l’ammontare per ciascuna impresa, sulla base di quanto previsto dall’art. 6, commi 2 e 5 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020.
2. L’importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 717/2014 e dalla comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 final, e in particolare gli articoli 22 e 23 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di cui al sub a) dell’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 le relative spettanze saranno ridotte proporzionalmente per ogni singola impresa.
4. Ultimate le istruttorie, la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura predispone gli elenchi raggruppando le pratiche per uffici marittimi di iscrizione per giurisdizione di Direzione marittima e provvede, entro il 31 dicembre 2020, ad impegnare e erogare in favore dei funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità a mezzo di specifiche aperture di credito in favore degli stessi a carico del capitolo 1496, denominato «Fondo per assicurare la continuità delle imprese della pesca e dell’acquacoltura a seguito dell’emergenza COVID-19».
5. La Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura trasmette gli elenchi degli aventi diritto ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, e gli stessi funzionari delegati provvedono all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari.
Art. 5
Modalità di istruttoria dell’istanza per il sostegno finanziario di cui al sub b) dell’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 e procedura di erogazione del contributo
1. La Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura svolge l’istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimità e ne quantifica l’ammontare per ciascuna impresa sulla base di quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 6 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020.
2. L’importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 717/2014 e dalla comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 final, e in particolare gli articoli 22 e 23 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di cui al sub b) dell’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 le relative spettanze saranno ridotte proporzionalmente per ogni singola impresa.
4. Ultimate le istruttorie e quantificati i singoli importi concedibili, la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura predispone i decreti di impegno e pagamento per ciascun beneficiario; le risorse necessarie alla liquidazione dei contributi sono a carico capitolo 1496, denominato «Fondo per assicurare la continuità delle imprese della pesca e dell’acquacoltura a seguito dell’emergenza COVID-19».
Art. 6
Ulteriori disposizioni
1. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, l’Amministrazione procederà all’istruttoria delle istanze sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
2. Successivamente procederà, effettuando un controllo a campione, a verificare tali dichiarazioni al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.
3. L’attivazione dell’avvio del controllo verrà comunicata all’impresa interessata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90.