INPS – Messaggio 12 ottobre 2020, n. 3674
Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”. Disposizioni introdotte dall’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
L’articolo 46, comma 2, lett. d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
I periodi di imposta, per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti al 2017 e al 2018 ai sensi del comma 4 del citato articolo 46, erano stati prolungati, da ultimo, dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 759, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nello specifico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali era stato esteso, sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di stato, anche ai periodi di imposta 2019 e 2020.
L’Istituto, con la circolare n. 48/2019, ha reso note le predette previsioni dettate per la zona franca urbana di cui si tratta e ha disciplinato altresì, in applicazione dell’articolo 1, comma 759, lettera c), della citata legge n. 145/2018, la modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle suddette agevolazioni.
Tanto premesso, si rappresenta che l’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 (Suppl. Ordinario n. 30), ha modificato il dettato dell’articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017, prevedendo una ulteriore estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione de qua.
In particolare, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza dei presupposti di legge e fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa, è riconosciuto, per effetto della novella normativa, anche per i periodi di imposta 2021 e 2022.
Per completezza, si rammenta che il Ministero dello Sviluppo economico – che per espressa previsione normativa nell’utilizzare, con appositi bandi, le risorse stanziate a tale scopo, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che abbiano già ottenuto le relative esenzioni – è l’autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del citato Dicastero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2022). In ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, restano confermate le indicazioni operative riportate nella citata circolare n. 48/2019.
Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con le Risoluzioni n. 160/E del 21 dicembre 2017, n. 45/E del 19 giugno 2018 e n. 78/E del 30 agosto 2019, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150” e “Z162”.
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