AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 13 ottobre 2020, n. 351851/RU
Negozi autorizzati alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione di cui all’articolo 62-quater del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Si informa che, con Determinazione Direttoriale n 350874 del 13 ottobre 2020 , pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia, è stato integrato il provvedimento direttoriale n. 47885/RU del 16 marzo 2018, prevedendo, ai fini del rilascio, del mantenimento e del rinnovo delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione, l’ulteriore requisito dell’impegno a non detenere e vendere, all’interno dell’esercizio commerciale, foglie, infiorescenze, oli, resine, o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa.
La Determinazione si è resa necessaria per evitare che, negli esercizi autorizzati da ADM alla vendita dei liquidi da inalazione, vengano commercializzati anche tali prodotti, in violazione della normativa in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Si rammenta, infatti, che la legge 2 dicembre 2016, n. 242 – recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e, in particolare, l’art. 2 – prevede tassativamente i prodotti nei quali può essere utilizzata la canapa coltivata, mentre foglie, infiorescenze, oli e resine, da essa derivati, non possono essere commercializzati.
Anche il Consiglio Superiore di Sanità, peraltro, ha ritenuto che non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, qualunque sia il contenuto percentuale di delta-tetracannabinolo e ha pertanto raccomandato l’adozione di misure atte a non consentire la libera vendita di tali prodotti.
Sulla questione è intervenuta inoltre la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza a Sezioni Unite n. 30475 del 10 luglio 2019, ha ribadito che “la cessione, la vendita e, in generale, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione dei cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”.
Nella citata Determinazione integrativa, è stato previsto che i legali rappresentanti degli esercizi di vicinato, delle farmacie e delle parafarmacie che esercitano o intendono esercitare l’attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, con o senza nicotina, sono tenuti a presentare un’autocertificazione, ai sensi della legge n. 445/2000, contenente anche l’impegno a non vendere e a non detenere foglie, infiorescenze, oli, resine, o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa.
I soggetti che presentano l’istanza di autorizzazione o di rinnovo devono produrre la dichiarazione, secondo il modello allegato alla Determinazione Direttoriale, quale ulteriore requisito necessario al rilascio del provvedimento autorizzatorio.
Per quanto riguarda i soggetti già autorizzati, gli stessi sono tenuti a presentare comunque l’autocertificazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della Determinazione Direttoriale.
In caso di mancata presentazione entro i termini previsti, sarà avviato il procedimento di revoca delle autorizzazioni rilasciate.
In ogni caso, le strutture territoriali dell’Agenzia provvederanno ad effettuare specifici controlli presso gli esercizi richiamati, nonché presso le rivendite generi di monopolio, al fine di verificare che non avvenga la commercializzazione dei prodotti derivati della coltivazione della cannabis sativa.
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