INPS – Messaggio 16 ottobre 2020, n. 3744
Lavoratori autonomi agricoli. Chiarimenti sul pagamento della prima rata ed emissione del nuovo “Dettaglio F24 Esercizio: 2020” a seguito del riconoscimento del beneficio dell’esonero under 40
Con il messaggio n. 3115 del 17 agosto 2020 sono state fornite le indicazioni conseguenti alle attività poste in essere per procedere al riconoscimento a favore dei lavoratori autonomi agricoli del beneficio dell’esonero contributivo under 40, tenuto conto che, a decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG, già concessi, avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti di Stato.
È stato altresì precisato che i contribuenti, per i quali nel mese di agosto 2020 era stato rielaborato il prospetto “Dettaglio F24 Esercizio: 2020” a seguito del riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo, sarebbero stati tenuti ad effettuare il versamento della prima rata ricalcolata non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del messaggio (ossia entro il 16 settembre 2020), senza applicazione di sanzioni.
Secondo quanto indicato nel medesimo messaggio, inoltre, per gli altri contribuenti a cui verrà riconosciuto il beneficio dell’esonero per le istanze presentate nel corso del 2020, il versamento della prima rata ricalcolata, senza applicazione di sanzioni, dovrà essere effettuato non oltre trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’istanza nel “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”.
Tanto rappresentato, anche in riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa che nel caso in cui il contribuente, in attesa della definizione delle istanze di esonero, abbia versato, con il codice tributo “LAA”, l’importo indicato nel prospetto “Dettaglio F24 Esercizio:
2020″ elaborato prima della concessione dell’esonero, l’eccedenza tra l’importo versato e l’importo indicato nel prospetto rielaborato potrà essere compensata con l’importo da versare per le rate successive.
Per richiedere la compensazione è necessario inviare alla Struttura territoriale di riferimento la specifica istanza disponibile nella “Comunicazione Bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” denominata: “Compensazione versamento in eccesso rata Emissione 2020 a seguito riconoscimento esonero under 40”.
L’istanza, presentata online, sarà protocollata automaticamente e gestita dalla Struttura territoriale competente.
Il contribuente potrà verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria dell’istanza e in caso di esito favorevole riceverà le indicazioni per effettuare il versamento delle rate successive, comprensive dell’importo delle eventuali quote associative al netto delle somme compensate.
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