CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22428
Conducente di automezzo – Superamento del periodo di guida giornaliera consentita tra i periodi di riposo giornalieri – Regolamento di competenza – Competenza del Giudice di Pace – Superamento previsto e punito come illecito amministrativo
Motivi in fatto e diritto
1. Con ordinanza n. 608 del 5.12.2013 l’Ispettorato del Lavoro della Provincia di Bolzano – Alto Adige ingiungeva il pagamento della somma di euro 2.348,25, per le violazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del regolamento CE n. 561/2006 e dunque per le violazioni sanzionate all’art. 174, 4°, 5°, 6° ed 8° co., c.d.s., ovvero per aver superato il periodo di guida giornaliera consentita tra i periodi di riposo giornalieri, per non aver interrotto i periodi di guida con le pause prescritte e per non aver osservato i riposi giornalieri, a G.T., quale conducente dell’automezzo, ed alla ” S.” s.r.l., quale proprietaria dell’automezzo.
2. Con ricorso al Giudice di Pace di Bolzano depositato il 12.3.2014 G.T. e la ” S.” s.r.l. proponevano opposizione.
Chiedevano l’annullamento dell’ordinanza – ingiunzione.
3. Resisteva l’Ispettorato del Lavoro della Provincia di Bolzano – Alto Adige.
Eccepiva l’incompetenza del giudice di pace.
4. Il Giudice di Pace di Bolzano, con sentenza n. 585/2018, dichiarava la propria incompetenza per materia e la competenza del Tribunale di Bolzano.
5. G.T. e la ” S.” s.r.l. riassumevano il giudizio.
6. Si costituiva l’Ispettorato del Lavoro della Provincia di Bolzano – Alto Adige.
7. Con ordinanza dell’8.4.2019 il Tribunale di Bolzano dichiarava a sua volta la propria incompetenza per materia e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.
Evidenziava, sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che la fattispecie de qua fuoriesce dall’ambito di applicazione degli artt. 409 e ss. cod. proc. civ. e ricade nella competenza ratione materiae del giudice di pace ex artt. 204 bis c.d.s.e 7 dec. Igs. n. 150/2011.
8. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte.
9. Va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Bolzano.
10. Vanno condivisi appieno i rilievi del Tribunale di Bolzano.
Quindi è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento secondo cui, per quanto la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi, contenuta negli artt. 6 e 7 Reg. CEE n. 3820/85, sia finalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su strada, anche di tutela dei lavoratori del settore, tuttavia il superamento di quei limiti è previsto e punito come illecito amministrativo dall’art. 174 del codice della strada approvato con d.lgs. n. 285 del 1992, ossia da un testo normativo in materia di circolazione stradale; pertanto, questa essendo la materia regolata dalla norma che prevede l’illecito, non può trovare applicazione la deroga in favore del tribunale – prevista dall’art. 22 bis, comma 2, lett. a), I. n. 689 del 1981 (aggiunto dall’art. 98 d.lgs. n. 507 del 1999) “quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia (…) di tutela del lavoro (…) e di prevenzione degli infortuni sul lavoro” – alla generale competenza del giudice di pace in materia di opposizioni ai sensi dell’art. 22 della stessa legge (cfr. Cass. 11.9.2018, n. 21990; Cass. 18.3.2005, n. 5977).
Il giudice di pace pertanto al riguardo è competente ratione materiae.
11. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Bolzano, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.
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