MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 21 ottobre 2020, n. 10617

Richiesta chiarimenti Reddito di cittadinanza (RdC): dimissioni volontarie.

Con riferimento alla nota prot. 6884 del 7 settembre 2020, con la quale codesta Direzione Generale chiede il parere dello scrivente Ufficio su un quesito avente ad oggetto lo stabilire se considerare la recessione dal contratto durante il periodo di prova alla stessa stregua delle dimissioni del personale assunto definitivamente, ai fini dell’applicazione del dettato normativo di cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, si rappresenta quanto segue.

Com’è noto, l’art. 2, comma 3, del suddetto decreto legge prevede che “Non ha diritto al RdC il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”.

Ai sensi dell’art. 2096 del Codice Civile, al contratto di lavoro, nella fase iniziale di esecuzione, può essere apposta la clausola accessoria del patto di prova, la cui funzione tipica è quella di consentire a entrambe le parti di valutare la convenienza dell’affare. In particolare, il datore di lavoro può valutare l’attitudine professionale del lavoratore, quest’ultimo, invece, può sperimentare le proprie capacità e valutare il tipo di lavoro.

Il periodo di prova costituisce, pertanto, una fase che può definirsi speciale del rapporto di lavoro, avente caratteristiche particolari.

Tale specialità si ravvisa soprattutto nel regime del licenziamento, in quanto, ai sensi del primo periodo del comma 3 dell’art. 2096 c.c., “Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità”. Il patto di prova comporta dunque un’eccezione alla regola del licenziamento per giustificato motivo, contemplando la facoltà per entrambe le parti di recedere senza obblighi di preavviso.

Alla luce delle specialità e della precarietà che caratterizzano la disciplina del lavoro in prova, lo scrivente Ufficio è del parere che, in assenza di una specifica indicazione normativa al riguardo, la previsione di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019 non trovi applicazione durante il periodo di prova.