AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 ottobre 2020, n. 488

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Aliquota IVA lenti a contatto colorate

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA Gmbh (in seguito, “ALFA”, “Società” o “Istante”), con sede legale in un Paese dell’Unione europea, rappresenta di effettuare, in Italia, vendite a distanza di prodotti oculistici tramite internet. Nello specifico, si tratta di:

– lenti a contatto correttive (giornaliere, settimanali, mensili, ecc.);

– lenti a contatto colorate a uso estetico;

– lenti a contatto colorate a uso estetico, ma con annessa correzione visiva;

– soluzione pulizia lenti.

L’aliquota IVA attualmente applicata su tutti i prodotti sopra menzionati è quella ordinaria del 22 per cento.

Il cliente tipico della Società è il soggetto privato italiano che effettua i propri acquisti online senza la prescrizione medica.

Pertanto, l’Istante chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA applicabile ai prodotti sopra indicati.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Contribuente ritiene che sulla vendita delle lenti a contatto correttive e lenti a contatto colorate a uso estetico ma con annessa correzione visiva sia applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento, in base al numero 30) della Tabella A, parte Il, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito “Decreto IVA”).

Ritiene quindi di dover adottare il seguente comportamento:

– per le lenti a contatto correttive (giornaliere, settimanali, mensili ecc.) applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento;

– per le lenti a contatto colorate a uso estetico, applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento;

– per le lenti a contatto colorate a uso estetico ma con annessa correzione visiva, applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento;

– per la soluzione per la pulizia delle lenti a contatto, applicazione dell’aliquota IVA del 22 per cento.

Parere dell’Agenzia delle entrate

L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 – convertito con integrazioni dalla legge 29 luglio 1989, n. 263 – ha stabilito che «tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento […]».

Tale norma è stata successivamente tradotta nel n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, in base al quale sono soggette all’aliquota del 4 per cento le cessioni di «protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti».

In relazione a tale disposizione, con la circolare del Ministero delle Finanze n. 50 del 18 luglio 1990, è stato chiarito che le lenti a contatto, le lenti oftalmiche graduate e gli occhiali da vista “[…] essendo destinati a sopperire a menomazioni visive permanenti, sono da considerare quali ausili e pertanto alle relative cessioni e importazioni torna applicabile l’IVA nella misura del 4 per cento […]”.

Nello stesso documento di prassi è stato altresì precisato che le cessioni e le importazioni delle sole montature degli occhiali scontano l’aliquota ordinaria IVA “… in quanto le medesime solo quando sono assemblate con le lenti graduate rappresentano un ausilio nei sensi suesposti” e, dunque, solo le cessioni dei prodotti finiti rappresentati dagli occhiali da vista, realizzati mediante l’assemblaggio della montatura e delle lenti oftalmiche graduate, per quanto esposto in precedenza, sono soggetti all’aliquota ridotta del 4 per cento.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, per le lenti a contatto correttive, siano esse colorate o meno, in quanto destinate a sopperire a menomazioni visive permanenti, deve ritenersi applicabile la medesima aliquota del 4 per cento.

Diversamente, le cessioni di lenti a contatto colorate per uso meramente estetico, nonché le cessioni delle soluzioni per la pulizia delle lenti a contatto saranno assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.