CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2020, n. 22937
Tributi – IVA – Intermediazione per la fornitura di servizi residenziali ed alberghieri – Esenzione
Rilevato che
La CTR della Toscana ha accolto l’appello di Z. s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Livorno, che aveva invece respinto il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate per il recupero, fra l’altro, dell’IVA sui contratti di locazione per uso stagionale di appartamenti siti in Sardegna, da essa stipulati nel 2002, ritenuti non esenti da imposta in quanto comprensivi di prestazioni accessorie assimilabili a quelle alberghiere.
Il giudice d’appello ha annullato per tale parte l’avviso rilevando che Z. si era limitata ad acquistare dalla proprietaria degli immobili, L.B. Immobiliare, le nude locazioni dei singoli appartamenti, che le erano state fatturate come esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 8 dPR n. 633/72, ed a cederle a sua volta in esenzione a diversi operatori turistici, ai quali doveva imputarsi la prestazione dei servizi accessori forniti agli utenti finali.
La sentenza, depositata il 5 ottobre 2011, è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate con ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui Z. s.r.l., ora in liquidazione, ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che dal contratto stipulato fra L.B. e Z., nonché dagli accordi da quest’ultima conclusi con i singoli operatori turistici, emergeva che i servizi accessori ed il loro corrispettivo erano di pertinenza della società contribuente e che pertanto i predetti accordi negoziali, ritenuti dalla CTR di nuda sub-locazione, andavano qualificati come di cessione del godimento di immobili a terzi, reperiti per il tramite di comuni canali di accesso al soggiorno turistico, ed andavano assoggettati ad IVA, con aliquota ridotta al 10%, ai sensi della parte III, lett. 120 del dPR n. 633/72.
Il motivo è inammissibile.
Premesso che l’errore imputato al giudice, di errata qualificazione dei contratti, avrebbe dovuto, più correttamente, essere censurato sotto il profilo della violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., va rilevato che la ricorrente, nel corpo del motivo, si è limitata a richiamare a sostegno della propria tesi una clausola del contratto stipulato fra L.B. e Z. ed a produrre in fotocopia un accordo di intermediazione per la fornitura di servizi residenziali ed alberghieri, concluso fra Z. e B.V. nel novembre dei 2001.
Sennonché la clausola richiamata prevede, unicamente, che i clienti/conduttori avrebbero dovuto pagare una somma fissa, a persona, per consumi di acqua, luce, gas, parcheggio, spese di pulizia finale ecc., ma non chiarisce se tali somme fossero, o meno, comprese nel corrispettivo dovuto da Z. alla società proprietaria degli appartamenti, chi fosse tenuto a fornire i servizi e chi se ne dovesse accollare i costi da riversare sugli utenti finali. Essa dunque, non vale a smentire l’accertamento del giudice d’appello secondo cui “da tutta la documentazione prodotta risulta che la Z. non ha mai sostenuto alcuna spesa per prestare servizi accessori a favore degli utenti finali … circostanza confermata dall’assenza di rilievi in tal senso nel pvc della G.d.F. di Livorno”.
L’accordo di fornitura di servizi (oltre a fare solo un generico riferimento a non meglio precisati servizi, riportati nei vocheur) ha invece ad oggetto una pluralità di immobili, siti in Toscana ed in Sardegna, senza che sia dato sapere se fra questi fossero compresi gli appartamenti di L.B. sub-locati da Z.
Non va dimenticato, infatti, che con l’avviso di accertamento era stato contestato alla contribuente il mancato versamento dell’IVA anche su altri contratti di sub-locazione, stipulati con B.M. s.a.s. e che per tale parte l’atto impositivo non era stato impugnato dalla contribuente; è la stessa Agenzia delle Entrate, d’altro canto, a riferire, nelle premesse del ricorso, che Z. aveva ceduto a B.V. proprio le “prestazioni di locazione” acquistate dalla predetta s.a.s.
Il ricorso difetta dunque, all’evidenza, del requisito della specificità, richiesto dall’art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c., che imponeva alla ricorrente di allegare l’intera regolamentazione pattizia del negozio stipulato fra L.B. e Z. (Cass. nn. 7635/019, 25728/013), chiarendo, altresì se, ed in quale esatta sede processuale, il contratto fosse stato prodotto in giudizio, nonché di precisare se gli immobili che ne formavano oggetto fossero fra quel!«; contemplati nell’accordo di intermediazione conci uso fra la stessa Z. e B.V., onde consentire a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se davvero il giudice del merito ne avesse travisato il contenuto.
Le spese dei giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.200 oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.