AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 ottobre 2020, n. 495
Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Imposta di bollo su accordi e convenzioni stipulati tra ente pubblico non economico e altre pubbliche amministrazioni
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Agenzia XXX (in seguito…) ente pubblico non economico, fa presente che l’articolo 16, della tabella allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dispone che sono esenti dall’imposta di bollo gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
In particolare, l’XXX chiede di conoscere se per gli accordi e le convenzioni che stipula con altre pubbliche amministrazioni, sia tenuta all’assolvimento dell’imposta di bollo, o possa essere equiparata ad uno dei soggetti contemplati dal citato articolo 16, che dispone un regime di esenzione dall’imposta di bollo, per gli atti e provvedimenti scambiati da amministrazioni dello Stato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’XXX ritiene di poter essere considerata una “amministrazione dello Stato” e per gli accordi e le convenzioni che stipula con altre pubbliche amministrazioni, possa beneficiare della previsione di esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 16 della tabella, allegato B, al d.P.R. n. 642 del 1972.
L’Agenzia istante osserva, che essendo ente pubblico non economico, istituito con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n, 266, rientra tra le “amministrazioni pubbliche” di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’interpellante precisa, inoltre, che dalla normativa che disciplina i predetti enti, si ricava che ogni “amministrazione dello Stato”, declinata nelle molteplici vesti di organo centrale, periferico o ausiliario, deve perseguire interessi pubblici generali, deve essere sottoposta al controllo contabile della Corte dei Conti, al patrocinio dell’avvocatura dello Stato e all’iscrizione tra le amministrazioni centrali nell’elenco annuale dell’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
Sul punto, specifica di essere dotata di autonomia statuaria, finanziaria e contabile sottoposta al controllo della Corte dei Conti e vigilata dal Ministero della Salute e patrocinata dall’Avvocatura dello Stato.
In considerazione di quanto premesso, l’XXX ritiene di poter essere considerata una “amministrazione dello Stato” e beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi della normativa sopra citata.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all’articolo 1, stabilisce “Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.
L’articolo 2, comma 1 prevede che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”.
In merito agli atti indicati in tariffa, si osserva che l’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.
In linea generale, quindi, le scritture private sono soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.
L’articolo 16 della tabella allegato B, annessa al succitato d.P.R. n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
Con detta disposizione il legislatore ha quindi previsto un regime di esenzione dall’imposta di bollo relativamente agli atti e documenti scambiati tra i soggetti tassativamente indicati nel citato articolo 16.
In altri termini, la citata norma trova applicazione esclusivamente per i soggetti che rivestano la natura di amministrazione dello Stato, oltre che per gli altri soggetti espressamente elencati, e non per tutte le pubbliche amministrazioni, così come individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Tale disposizione stabilisce “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.
Con riferimento al caso in esame, si evidenzia che l’XXX si qualifica all’articolo 2 del proprio Statuto come “un Ente pubblico non economico di rilievo nazionale” istituito ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e, pertanto, non rientra tra i soggetti indicati nel predetto articolo 16 della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, come sopra illustrato.
Conseguentemente gli accordi e le convenzioni che XXX stipula con altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al richiamato d.P.R. n.642 del 1972.
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