MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Delibera 21 ottobre 2020, n. 5

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2021

Delibera:

Art. 1

1. Entro il 31 dicembre 2020, le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2020, debbono corrispondere, per l’annualità 2021, la quota prevista dall’art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall’art. 9, comma 2lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l’importo ivi visualizzabile relativo all’anno 2021 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

a) direttamente online, attraverso l’apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;

b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l’importo dovuto, che l’impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.

3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l’iscrizione all’Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall’art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2

1. La quota da versare per l’anno 2021 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: euro 30,00.

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:

AImprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 2 a 55,16
BImprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 6 a 1010,33
CImprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 11 a 5025,82
DImprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 51 a 100103,29
EImprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli da 101 a 200258,23
fImprese iscritte all’Albo con un numero di veicoli superiore a 200516,46

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall’Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

APer ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi5,16
BPer ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi7,75
CPer ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre chilogrammi10,33

Art. 3

1. La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno 2021 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.