MINISTERO UNIVERSITÀ E RICERCA – Decreto ministeriale 24 settembre 2020, n. 661
Svolgimento della II sessione 2020 degli esami di Stato delle Professioni
Articolo 1
Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale
1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, la seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle OO.MM. 28 dicembre 2019 (prot. n. 1193), (prot. n. 1194), (prot. n. 1195), prevista per il giorno 23 novembre 2020, è costituita da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.
2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.
3. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora completato il necessario tirocinio, ma lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella medesima domanda che si impegnano a produrre l’attestato di compiuta pratica professionale prima dello svolgimento degli esami.
Articolo 2
Costituzione delle commissioni d’esame
1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d’esame o alla conferma di quelle già nominate per la prima sessione.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alla seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle ordinanze del 28 dicembre 2019 indicate all’articolo 1.
Articolo 3
Tirocinio professionale
1. Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, all’interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate in modalità a distanza.
2. Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 11 dicembre 2019 (prot. n. 1135), recante le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.
Articolo 4
Disposizioni finali
1. Con riferimento alla seconda sessione dell’anno 2020 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle OO.MM. 28 dicembre 2019 (prot. n. 1193), (prot. n. 1194), (prot. n. 1195), nel D.P.R. n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento.
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