MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 17 novembre 2020, n. 20
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)
Entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Decreto-Legge del 14 agosto 2020, n.104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (di seguito “DL Agosto”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020.
Si comunica che, a seguito del nulla osta concesso da parte della Commissione Europea, sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 novembre 2020, le seguenti modifiche introdotte dall’art. 64 del DL Agosto e descritte nella Circolare n.19/2020 del Gestore:
– ai sensi del comma 1 bis dell’art 64 Dl Agosto, in riferimento alle operazioni ai sensi all’art.13, comma 1, lettera m), del DL Liquidità, è possibile presentare le richieste di ammissione in favore imprese individuali, professionisti e studi professionali che esercitano le attività di cui alla sezione K del codice ATECO;
– ai sensi del comma 3 dell’art.64 Dl Agosto, in riferimento alle operazioni ai sensi all’art.13, comma 1, lettera m), del DL Liquidità, è possibile presentare le richieste di ammissione in favore di “enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”;
– ai sensi del comma 3-bis dell’art 64, è possibile presentare richieste di ammissione in favore di imprese che hanno beneficiato di un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà ai sensi del paragrafo D parte de VI delle Disposizioni operative, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e gquater), del DL Liquidità.