MINISTERO GIUSTIZIA – Provvedimento 09 novembre 2020

Individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020.

2. Il presente provvedimento detta, altresì, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

Art. 2

(Indicazione degli indirizzi Posta Elettronica Certificata degli uffici giudiziari destinatari)

1. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari utilizzabili per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze comunque denominati di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono riportati nell’elenco di cui all’allegato n. 1 al presente provvedimento.

2. L’elenco contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati ai seguenti Uffici Giudiziari:

– Corte di Cassazione;

– Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

– Corti di Appello;

– Procure Generali presso la Corte di Appello;

– Tribunali;

– Procure della Repubblica presso il Tribunale;

– Tribunali per i Minorenni;

– Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

– Tribunali e Uffici di Sorveglianza;

– Giudici di Pace.

Art. 3

(Formato dell’atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell’art. 2, rispetta i seguenti requisiti:

– è in formato PDF;

– è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

– è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

– sono in formato PDF;

– le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l’inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all’ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.

Art. 4

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento ed il suo allegato sono pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Allegato

ELENCO