PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 21 settembre 2020

Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all’art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come sostituito dall’art. 35, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall’art. 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di seguito denominato «Fondo», è destinata al finanziamento di specifici interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale.

2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i comuni il cui territorio confina con quello delle regioni a statuto speciale.

3. Per «macroarea» si intende il complesso dei comuni confinanti con una stessa regione autonoma.

4. Per «interventi» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalità e tempi di attuazione.

5. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in conformità all’art. 119, quinto comma, della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l’organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni, anche volti a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita.

Art. 2

Destinatari del Fondo

1. I destinatari del Fondo sono i comuni i cui territori confinano con le Regioni Autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e costituiscono rispettivamente la macroarea Valle d’Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia.

2. I comuni confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipano al finanziamento, a valere sul Fondo, ai sensi dell’art. 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. I comuni beneficiari sono elencati nell’allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante; nell’allegato è anche indicata la macroarea di appartenenza per ciascun comune e l’eventuale fusione, avvenuta tra comuni di confine (in Alpago e Valchiusa non tutti i comuni della fusione sono di confine).

Art. 3

Criteri per la ripartizione del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra le due macroaree costituite dai territori confinanti con:

a) la Regione Autonoma Valle d’Aosta;

b) la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto della popolazione e della superficie dei comuni appartenenti a ciascuna macroarea, in misura del 42,5 per cento, per la macroarea Valle d’Aosta, e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.

3. Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.

4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sono definite, sulla base delle disposizioni del presente decreto e degli importi disponibili, le somme destinate a ciascuna macroarea.

Art. 4

Ambiti di intervento

1. Gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo devono essere finalizzati ai seguenti ambiti:

a) progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali:

1) per la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente;

2) per ristrutturazioni e ricostruzioni edilizie (di edifici pubblici);

3) per il risparmio energetico e l’uso delle energie rinnovabili;

4) per il miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;

5) per la realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi;

b) progettazione e realizzazione di servizi:

6) socio-sanitari;

7) di assistenza sociale;

8) scolastici;

9) di trasporto;

10) di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

11) di diffusione dell’informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;

12) di telecomunicazione;

13) di promozione: del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;

14) di sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all’accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.

2. Tutti gli interventi, anche quelli finalizzati alla realizzazione ed implementazione di servizi, devono prevedere la destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture.

Art. 5

Limitazioni di finanziamento

1. Al fine di garantire l’accesso al contributo finanziario di tutti i comuni beneficiari, per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni individuati nell’allegato 1, tenendo conto che per i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell’incorporazione in un altro comune, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, sarà conteggiato il numero dei comuni di confine in essi confluiti e il limite massimo di finanziamento ammissibile sarà proporzionalmente definito.

Art. 6

Progettazione e realizzazione degli interventi

1. Con il fondo è finanziata sia la progettazione che la realizzazione degli interventi.

2. La erogazione degli importi destinati alla realizzazione avverrà una volta conclusa la fase approvativa della progettazione degli interventi.

Art. 7

Domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni di cui all’allegato 1, da una loro aggregazione o dalla unione di comuni che li rappresenta.

2. In caso di aggregazione, gli importi saranno proporzionati al numero di comuni confinanti aggregati, tenendo conto di quanto definito nell’art. 5.

3. Gli interventi possono anche prevedere cofinanziamenti; in questo caso il/i comune/i devono garantire il cofinanziamento con delibera comunale al momento della richiesta.

4. Le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del fondo sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle disposizioni del presente decreto; il provvedimento può disporre che gli interventi siano riferiti a più annualità del Fondo.

Art. 8

Verifica di rispondenza degli interventi presentati ai criteri di finanziamento

1 L’ammissione al finanziamento degli interventi è subordinata alla verifica della corrispondenza tra i contenuti e gli obiettivi dei progetti presentati e gli ambiti di intervento di cui all’art. 4, nonché al soddisfacimento delle condizioni esposte nel provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, relativo alle modalità di presentazione delle domande di cui all’art. 7.

2 La verifica è svolta da un’apposita commissione, come indicato nell’art. 9.

Art. 9

Commissione per la verifica

1. Ai fini della verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, è istituita, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, una commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Tale commissione è presieduta dallo stesso Capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale designati dalla Conferenza unificata.

2. La commissione, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige l’elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree.

3. Il supporto alla commissione è garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

4. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 10

Pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sono pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento.

2. Gli elenchi vengono pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro cinque giorni successivi all’approvazione.

3. La pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento.

Art. 11

Procedure di finanziamento

1. Nell’ambito dell’importo derivante dal riparto, potranno essere finanziati interventi per i quali la progettazione deve essere svolta ed interventi per i quali la progettazione, all’ultimo livello previsto dalle norme, è già stata predisposta ed approvata.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, di cui all’art. 10, i comuni che hanno richiesto il finanziamento per un intervento per il quale la progettazione, all’ultimo livello previsto dalle norme, è già stata predisposta ed approvata, devono presentare la progettazione e la relativa documentazione di approvazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, di cui all’art. 10, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede, con un primo decreto di liquidazione, ad erogare ai comuni beneficiari che hanno presentato la documentazione di approvazione ultima della progettazione, il 100 per cento dell’importo assegnato e, per gli altri comuni, un importo pari al 20 per cento dell’importo assegnato per lo svolgimento della progettazione degli interventi di cui al comma 1 dell’art. 4.

4. I comuni cui è stata finanziata la progettazione dell’intervento, non appena questa sia stata approvata all’ultimo livello, provvedono a trasmetterla, unitamente alla documentazione di approvazione, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con cadenza bimestrale, provvede alla erogazione degli importi, a saldo, ai comuni che, nel frattempo, hanno trasmesso la progettazione e la relativa documentazione di approvazione all’ultimo livello previsto.

6. La progettazione deve essere avviata entro sei mesi dalla ricezione della prima erogazione e ne deve essere data comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; in caso di mancato avvio entro tale data, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie dispone la revoca del finanziamento.

7. La progettazione deve essere approvata e trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro trentasei mesi dalla data di ricezione del primo finanziamento, pena la decadenza dal diritto di ricevere la seconda parte del finanziamento previsto e la revoca degli importi erogati con il primo finanziamento e non utilizzati.

Art. 12

Monitoraggio e revoca degli interventi

1. La valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso è eseguita dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, del presente articolo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, può stipulare, con le regioni interessate, specifici protocolli d’intesa per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione del progetto, il referente indicato dal comune che ha chiesto il finanziamento, deve comunque predisporre una relazione finale corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate.

4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, del presente articolo, le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito dell’accettazione della proposta di revoca, il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.

Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo è iscritta in apposito capitolo del Centro di responsabilità n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Allegato 1

COMUNI CONFINANTI APPARTENENTI ALLE MACROAREE VALLE D’AOSTA E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Numero

macroarea

Comuni beneficiari

 
1Valle d’AostaAlagna ValsesiaIncorporazione che ha coinvolto due comuni di confine
2Andorno Micca 
3Biella 
4Callabiana 
5Carema 
6Ceresole Reale 
7Graglia 
8Locana 
9Noasca 
10Piedicavallo 
11Pollone 
12Quincinetto 
13Rassa 
14Ronco Canavese 
15Sagliano Micca 
16Settimo Vittone 
17Sordevolo 
18Traversella 
19Valprato Soana 
20ValchiusaFusione che ha coinvolto due comuni di confine
1Friuli-Venezia GiuliaAlpagoFusione che ha coinvolto un comune di confine
2Annone Veneto 
3Chies d’Alpago 
4Cinto Caomaggiore 
5Cordignano 
6Domegge di Cadore 
7Fossalta di Portogruaro 
8Fregona 
9Gaiarine 
10Gorgo al Monticano 
11Gruaro 
12LongaroneFusione di due comuni di confine
13Lorenzago di Cadore 
14Mansuè 
15Meduna di Livenza 
16Ospitale di Cadore 
17Perarolo di Cadore 
18Pieve di Cadore 
19Portobuffolè 
20Pramaggiore 
21San Michele al Tagliamento 
22Santo Stefano di Cadore 
23Sarmede 
24Soverzene 
25Tambre 
26Teglio Veneto 
27Vigo di Cadore