CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 25 novembre 2020, n. 148

AS1994 – emendamento – differimento termini per professionisti iscritti agli enti di previdenza nel caso di contagio o isolamento a causa del virus covid-19.

Caro Presidente, come probabilmente avrai già potuto vedere con Nota del 23.11.2020 la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso della quarantena di un lavoratore autonomo che svolga l’attività di intermediario fiscale, non ha ritenuto possibile sospendere o differire i termini degli adempimenti tributari in assenza di una specifica norma in tal senso.

Partendo dalla medesima valutazione il Consiglio Nazionale ha chiesto lo scorso 12 novembre alla collega Sen. Donatella Conzatti e al Sen. Eugenia Comincini di promuovere un emendamento al D.L. Ristori, attualmente in discussione presso le Commissioni riunite Finanze e Bilancio del Senato, che allego per Tua opportuna conoscenza.

L’emendamento prevede la sospensione per 30 giorni dei termini per gli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, che scadono nei trenta giorni successivi all’inizio di una malattia conclamata da Covid 19 o di una quarantena fiduciaria o di un isolamento obbligatorio, naturalmente sia per quanto riguardante il professionista sia per quanto di interesse dei sui clienti.

È evidente l’esigenza urgente di tutelare in modo sistematico, quanto meno nel periodo di pandemia, lo svolgimento delle attività professionali, anche nell’interesse dei destinatari di tali attività, evitando al contrario una considerazione caso per caso di ogni situazione, con la conseguente totale incertezza e disomogeneità di trattamento dei professionisti sul territorio nazionale e la nascita di inevitabili contenziosi.

Nell’auspicio che la proposta normativa sia condivisa e sostenuta dalle forze politiche presenti in Parlamento e dal Governo, Ti invito a rappresentare e sostenere tale proposta emendativa presso i Senatori e i Deputati della Tua area territoriale al fine di favorirne l’accoglimento.

Allegato

AS 1994

Subemendamento

Emendamento 1.100

CONZATTI, COMINCINI

Alla lettera l), capoverso <<Art. 13-ter>>, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4-bis. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 durante il periodo di emergenza, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributaria e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all’inizio dell’isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all’inizio dell’isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest’ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 4-bis.

4-quater. Se le misure di cui al comma 4-bis sono iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il differimento dei termini decorre da quest’ultima data.>>