INPS – Messaggio 26 novembre 2020, n. 4463
Applicazione alle pensioni delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali entrate in vigore con la Colombia, la Giamaica e la Repubblica orientale dell’Uruguay
Premessa
Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, sottoscritte sulla base del modello di Convenzione OCSE, regolano la potestà impositiva fra gli Stati contraenti, disciplinando il regime impositivo applicabile ai redditi posseduti dai propri residenti.
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, applica le suddette convenzioni in presenza dei requisiti previsti dalla normativa tributaria vigente, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
1. Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con la Colombia
Con la legge 17 luglio 2020, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020, si è proceduto alla ratifica ed esecuzione nel nostro ordinamento della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con annesso Protocollo.
In particolare, si possono distinguere i diversi regimi impositivi applicabili in base alla tipologia di pensione percepita dai residenti degli Stati contraenti secondo quanto di seguito rappresentato.
1.1 Pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati
L’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con la Colombia prevede, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati, che: “1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorché il beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato in cui è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, tali redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono”.
Pertanto, in base al citato articolo 18, le domande di esenzione relative alle prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati dovranno essere corredate anche da idonea documentazione attestante la tassazione del reddito da pensione percepito nel paese di residenza, ai fini della sussistenza dei peculiari requisiti previsti per ottenere l’esenzione ai fini IRPEF in Italia dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta.
1.2 Pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici
L’articolo 19, comma 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con la Colombia prevede, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, che:
“2.a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”.
Pertanto, in base al citato articolo 19, le domande di esenzione relative alle prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, ai fini dell’accoglimento, dovranno essere complete anche di idonea documentazione attestante il possesso della nazionalità del paese di residenza estero, per la verifica della sussistenza dei peculiari requisiti previsti per ottenere l’esenzione ai fini IRPEF del reddito da pensione in Italia dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta.
1.3 Pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo
Per quanto concerne le pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo, in linea generale, ai fini dell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, occorre fare riferimento – come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 35/2019 – all’articolo della convenzione rubricato “Altri redditi”, per verificare il peculiare regime impositivo sancito dagli Stati contraenti in riferimento a elementi di reddito non espressamente disciplinati nei Trattati internazionali. In particolare, nella convenzione entrata in vigore con la Colombia, all’articolo 21, si prevede che: “4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione e provenienti dall’altro Stato contraente sono imponibili anche nell’altro Stato contraente”.
Pertanto, per le pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo nel Trattato in esame viene sancito il regime della tassazione in entrambi gli Stati contraenti. Per eliminare la doppia imposizione, ai sensi del successivo articolo 22, viene riconosciuta al residente in Colombia una detrazione dell’imposta sul reddito da pensione trattenuta alla fonte in Italia dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legislazione fiscale colombiana.
2. Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con la Giamaica
Con la legge 17 luglio 2020, n. 93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 5 agosto 2020, si è proceduto alla ratifica ed esecuzione nel nostro ordinamento dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con annessi Protocolli.
In particolare, si possono distinguere i diversi regimi impositivi applicabili in base alla tipologia di pensione percepita dai residenti degli Stati contraenti secondo quanto di seguito rappresentato.
2.1 Pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati
L’articolo 19 dell’Accordo contro le doppie imposizioni in vigore con la Giamaica prevede, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati, che: “1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 2, le pensioni, le annualità e le altre retribuzioni analoghe corrisposte a un residente di uno Stato contraente in considerazione di una precedente occupazione sono imponibili soltanto in detto Stato”.
Pertanto, in base al citato articolo 19, le domande di esenzione relative alle prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati, ai fini dell’accoglimento, dovranno essere complete anche di idonea documentazione attestante il possesso della residenza fiscale nel paese estero per la verifica della sussistenza dei peculiari requisiti previsti per ottenere l’esenzione ai fini IRPEF del reddito da pensione in Italia dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta.
2.2 Pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici
L’articolo 20, paragrafo 2, dell’Accordo contro le doppie imposizioni in vigore con la Giamaica prevede, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, che: “2. (a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, qualunque pensione e le altre remunerazioni analoghe, pagate da, o mediante fondi creati da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica come corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisioni o autorità, sono imponibili soltanto in tale Stato. (b) Tuttavia, tali pensioni e altre retribuzioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica è residente di, e ha la nazionalità di, detto Stato. 3. Le disposizioni degli Articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale”.
Pertanto, in base al citato articolo 20, le domande di esenzione relative a prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, ai fini dell’accoglimento, dovranno essere complete di idonea documentazione attestante il possesso della nazionalità nel paese di residenza estero, per la verifica della sussistenza dei peculiari requisiti previsti per ottenere l’esenzione ai fini IRPEF del reddito da pensione in Italia dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta.
2.3 Pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo
Per quanto concerne le pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo, in linea generale, ai fini dell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni occorre fare riferimento – come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 35/2019 – all’articolo della convenzione rubricato “Altri redditi”, per verificare il peculiare regime impositivo sancito dagli Stati contraenti in riferimento a elementi di reddito non espressamente disciplinati nei Trattati internazionali. In particolare, all’articolo 23, viene disposto che: “1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
Pertanto, per le pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo nell’Accordo in esame viene sancito il regime della tassazione esclusiva nel paese di residenza estero.
3. Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay
Con la legge 17 luglio 2020, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 3 agosto 2020, si è proceduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con annesso Protocollo.
In particolare, si possono distinguere i diversi regimi impositivi applicabili in base alla tipologia di pensione percepita dai residenti degli Stati contraenti secondo quanto di seguito rappresentato.
3.1 Pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati
L’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con la Repubblica orientale dell’Uruguay prevede, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati, che: “1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente”.
Inoltre, ad integrazione di quanto disposto dal citato articolo 18, al punto 6 dell’annesso Protocollo, parte integrante dell’Accordo, si precisa che: “Con riferimento all’Articolo 18: a) L’espressione “pensioni e altre remunerazioni analoghe” indica le pensioni derivanti da pagamenti in considerazione di cessato impiego e le remunerazioni corrisposte in relazione a precedenti professioni indipendenti, nonché i pagamenti di un fondo pensione o piano pensionistico cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali. b) Qualora le pensioni e altre remunerazioni analoghe siano esenti da imposte in uno Stato contraente, e dette pensioni non siano tassate nell’altro Stato contraente in conformità alla legislazione ivi vigente, tali pensioni sono imponibili nel primo Stato all’aliquota prevista dalla propria legislazione interna”.
Pertanto, in base al combinato disposto del citato articolo 18 e del punto 6 dell’annesso Protocollo, le domande di esenzione relative alle prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati dovranno essere corredate anche da idonea documentazione attestante la tassazione del reddito da pensione percepito nel paese di residenza, in conformità alla legislazione tributaria ivi vigente.
3.2 Pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici
L’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con la Repubblica orientale dell’Uruguay prevede, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, che: “2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”.
Pertanto, in base al sopra citato articolo 19, le domande di esenzione relative alle prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, ai fini dell’accoglimento, dovranno essere complete anche di idonea documentazione attestante il possesso della nazionalità nel paese di residenza estero per la verifica della sussistenza dei peculiari requisiti previsti per ottenere l’esenzione del reddito da pensione in Italia dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta.
3.3 Pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo
Per quanto concerne le pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo, tenuto conto di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 35/2019, l’articolo 21 della Convenzione entrata in vigore con la Repubblica orientale dell’Uruguay prevede: “1.
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato. […] 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, e provenienti dall’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato qualora tali elementi di reddito non siano assoggettati ad imposizione nel primo Stato”.
Inoltre, l’annesso Protocollo al punto 7 prevede: “Con riferimento all’Articolo 21, paragrafo 3: Resta inteso che gli elementi di reddito si considerano non assoggettati ad imposizione in uno Stato contraente quando essi ivi beneficiano di una esenzione d’imposta”.
Pertanto, in base al combinato disposto dei paragrafi 1 e 3 dell’articolo 21 e del punto 7 dell’annesso Protocollo, ai fini dell’accoglimento, le domande di esenzione relative alle pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo dovranno essere corredate anche da idonea documentazione attestante la tassazione del reddito da pensione percepito nel paese di residenza, in conformità alla legislazione tributaria ivi vigente.
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