CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2020, n. 25767
Tributi – Avviso di irregolarità – Definizione agevolata – Pagamento sanzioni in misura ridotta – Somme non dovute – Rimborso delle sanzioni indebitamente pagate – Esclusione
Rilevato che
1. la filiale di Milano di B.A. National Association impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale del capoluogo lombardo, il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso (datata 25/01/2010) delle somme versate a titolo di sanzioni per il ritardato pagamento dell’acconto IRAP, per il 2006, dovuto all’incertezza circa la deducibilità o meno (negli anni 2005 e 2006) delle perdite su crediti riprese a tassazione negli anni 2002 e 2003, deducibilità che poi era stata affermata dalla Cassazione (sentenza 04/04/2012, n. 5403), il che, secondo la tesi della contribuente, comportava che non fossero dovute le relative sanzioni;
il giudice di primo grado (sentenza n. 11185/2014) accolse il ricorso con una pronuncia che, appellata dall’Agenzia, nel contraddittorio della società, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, la quale ha premesso che è pacifico in causa, perché la questione è coperta da giudicato esterno, che l’imposta versata in ritardo dalla Banca non fosse dovuto, sicché il thema decidendum attiene al se la contribuente, essendosi avvalsa della definizione agevolata delle sanzioni, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, abbia titolo o meno al rimborso, richiesto nelle forme dell’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
la C.T.R. ha riconosciuto tale diritto in considerazione del fatto che, nella specie, si tratta della riscossione da parte dell’Amministrazione finanziaria di somme a seguito di controllo automatizzato e dell’invio della comunicazione d’irregolarità, ragione per cui non opera la preclusione prevista dall’art. 16, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che postula un formale accertamento che, se non impugnato, diviene definitivo. Nel caso in esame, invece, il versamento spontaneo della sanzione in conseguenza della ricezione dell’avviso bonario (che testualmente, a giudizio della C.T.R. «non vale a porre le basi formali di una controversia»), diversamente dalla successiva cartella, non preclude la contestazione dell’addebito;
l’Agenzia ricorre con un unico motivo per la cassazione di questa sentenza;
la società resiste con controricorso;
Considerato che
1. con l’unico motivo del ricorso [«1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 delle c.d. preleggi, 19 e 21 del d.lgs. nr. 546/92, 38 del d.p.r. nr. 602/73, 16 e 17 del d.lgs. nr. 472/97, 2, co. 2, del d.lgs. nr. 462/97, e 34 del d.lgs. nr. 446/97 in relazione all’art. 360, co. 1, nr. 3, c.p.c.»], l’Agenzia censura l’errore di diritto commesso dalla Commissione regionale che non ha riconosciuto che nel caso in cui, in base ai risultati del c.d. controllo automatico, il contribuente riceva la comunicazione d’irregolarità (c.d. avviso bonario) con la richiesta di pagamento di somme dovute esclusivamente a titolo di sanzioni e si avvalga della facoltà del pagamento agevolato, in misura ridotta, delle sanzioni, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, gli è poi preclusa la facoltà di ripetere ciò che ha versato, con conseguente inammissibilità della relativa istanza, salvo il caso di errori formali, essenziali e riconoscibili;
1.1. Il motivo è fondato.
la sentenza impugnata si è discostata dai seguenti principi di diritto, enunciati da questa Sezione tributaria, ai quali va data continuità:
(a) in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile, effettuato ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente all’aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all’Amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato. (Cass. 27/10/2017, n. 25577; 15/05/2019, n. 12916, conf.: n. 18740/2015);
(b) in tema di condono fiscale, il contribuente […] che abbia versato somme a titolo di sanzioni irrogate per il mancato versamento di ritenute operate dal sostituto di imposta in misura ridotta, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’esito della c.d. comunicazione di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non può richiederne il rimborso, perché in tal modo si verificherebbe un’inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge.» (Cass. 15/11/2017, n. 27067);
2. ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
3. il recente consolidarsi dell’indirizzo di legittimità da cui dipende la soluzione della controversia giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.
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