CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 dicembre 2020, n. 27474

Tributi – Accertamento – Omessa dichiarazione – Prova di attività non dichiarata – Controllo incrociato – Scrittura privata dei lavori appaltati

Rilevato che

– A seguito di controllo dell’azienda agricola D.M. s.a.s. di D.M.R. era emerso che l’impresa di costruzioni di M.V.L. aveva emesso fattura di euro 80.000,00 oltre IVA per lavori appaltati con contratto del 23.2.2004 e che la medesima non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2004; all’esito di detta attività, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento imposte IVA, IRPEF e IRAP, avverso il quale F.C. e M.G., quali eredi di M.V.L., proponevano ricorso, che – nel giudizio così instaurato e nel contraddittorio tra le parti – era accolto dalla commissione tributaria provinciale di Avellino con sentenza, che, a sua volta, gravata di appello da parte dell’Ufficio, era riformata dalla CTR con la menzionata sentenza, per la cassazione della quale parte contribuente propone ricorso affidato a due motivi, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Considerato che

– I motivi, che costituiscono il ricorso, recano: 1) “Vizio ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione ed errata applicazione delle norme di diritto dell’art. 2702 c.c., degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e dell’art. 1 d. Igs. 546/1992”; 2) “Vizio ex art. 360, comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. per violazione dell’art. 111 Cost. e per omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza”.

– Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per essersi la CTR basata su documenti falsi (scrittura privata recante contratto di appalto con la menzionata azienda agricola, ricevute di pagamento, fattura), documenti costituenti oggetto di distinti atti di denuncia-querela a firma di entrambi gli odierni ricorrenti, rispettivamente in data 22.7.2010 e 2.9.2010.

– Premesso che la M.V.L. è deceduta il 27.5.2005 e non, per come si legge nella sentenza della CTP, il 27.5.2004 – circostanza temporale alla quale, peraltro, il primo giudice ha attribuito un significato non secondario nella valutazione complessiva della vicenda che abbraccia due annualità (2004 e 2005) – osserva il collegio che la CTR fonda il proprio convincimento sulla produzione della scrittura privata del 23.2.2004, posta in essere da D.M. s.a.s. e impresa M.V.L., sottoscritta da entrambe le parti (al riguardo, si osserva che l’Agenzia delle Entrate ricopre il ruolo di terzo) e delle ricevute di pagamento con quietanza rilasciate dall’impresa di costruzioni M.V.L. (che provano sia l’esistenza del contratto d’opera che l’avvenuta esecuzione della prestazione); prescinde inoltre il secondo giudice dall’accertamento in sede penale della denunzia di falsità presentata dai contribuenti, il cui esito, peraltro, era ed è sconosciuto, risultando solo agli atti di causa il fatto storico della proposizione di denuncia-querela ad iniziativa di entrambi ricorrenti nell’anno 2010, in assenza (circostanza fondamentale ai fini della decisione della controversia) di qualsivoglia formale disconoscimento dei documenti menzionati da parte dei contribuenti, odierni ricorrenti, che non risulta essere stato effettuato.

II motivo va dunque rigettato, al pari del secondo, il quale, nel denunciare vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nuovo testo attualmente vigente, pone in essere una inammissibile censura dell’apprezzamento espresso dalla CTR, prospettando una diversa lettura degli atti e delle risultanze di causa, contrapposta a quella, congruamente motivata, offerta dalla CTR.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro tremila oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.