UE – Direttiva 07 dicembre 2020, n. 2020/2020
Recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all’imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini contro la COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, in risposta alla pandemia di COVID-19
Articolo 1
Nella direttiva 2006/112/CE è inserito l’articolo seguente:
“Articolo 129-bis
1. Gli Stati membri possono adottare una delle misure seguenti:
a) applicare un’aliquota ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e ai servizi strettamente connessi a tali dispositivi;
b) concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID 19 e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi.
Possono beneficiare delle misure di cui al primo comma solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio e ad altra normativa dell’Unione applicabile.
2. Gli Stati membri possono concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e per i servizi strettamente connessi a tali vaccini.
Possono beneficiare dell’esenzione di cui al primo comma solo i vaccini contro la COVID-19 autorizzati dalla Commissione o dagli Stati membri.
3. Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2022.”.
Articolo 2
1. Quando gli Stati membri decidono di applicare un’aliquota ridotta o di concedere un’esenzione di cui all’articolo 1, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, adottate e pubblicate dagli stessi e necessarie per conformarsi alla presente direttiva, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva entro due mesi dalla loro adozione.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.