AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 dicembre 2020, n. 574
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – cessione ramo d’azienda
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA (di seguito, anche l’Istante, il Cessionario o la Società) ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il corretto assoggettamento ad IVA della prospettata cessione di asset dalla società BETA (di seguito, il Cedente) all’istante.
ALFA è una società facente parte del gruppo BELTA, impegnato nella ricerca, sviluppo, produzione (presso terzi) e commercializzazione di molecole innovative per la prevenzione e il trattamento delle patologie …(omissis)….
BETA è una società dedita alla ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi medici e farmaci brevettati dall’azienda stessa oppure di farmaci in licenza, in diverse aree terapeutiche.
Il gruppo BELTA detiene un portafoglio di oltre 130 molecole atte alla cura delle patologie del …(omissis)…. Al fine di ampliare il proprio portafoglio, l’Istante intende acquistare dal Cedente alcuni beni relativi ad una specifica molecola volta a curare …(omissis)…. La molecola è attualmente di proprietà del Cedente ed è utilizzata da quest’ultimo per la commercializzazione dei prodotti OMEGA E GAMMA.
A tal riguardo, l’Istante – in qualità di cessionario – e BETA – in qualità di cedente
– hanno sottoscritto in data …(omissis )… tramite scambio di corrispondenza commerciale un contratto di compravendita con riferimento ai seguenti beni (di seguito, congiuntamente, gli “Asset”):
– le Autorizzazioni all’Immissione in Commercio di specialità medicinali …(omissis)…. Tramite la cessione delle AIC viene trasferita la piena ed esclusiva titolarità, tutti i diritti di commercializzazione nonché il diritto esclusivo di proprietà, della documentazione scientifica presentata al Ministero della Salute per l’ottenimento delle predette AIC;
– il marchio …(omissis)…, registrato in Italia, n. …(omissis)…, Classe del bene:
…(omissis)…, definito nel Contratto come “Trademark”;
– i domini internet …(omissis)… e …(omissis)… definiti congiuntamente nel Contratto come “Domain Names”;
– il magazzino residuo in capo all’acquirente (e in normale stato d’uso/non obsoleto) alla data di perfezionamento della cessione definito nel Contratto come “Inventory”.
Gli Asset sono attualmente utilizzati dal Cedente nell’ambito della propria attività d’impresa, non costituiscono né un’azienda né un ramo d’azienda, non sono gestiti distintamente dagli altri beni aziendali e non sono contabilizzati separatamente.
Ad esito del trasferimento, il Cedente proseguirà regolarmente la propria attività non essendo stato modificato il preesistente compendio aziendale esistente ab origine.
In particolare, in considerazione del fatto che nel contesto della cessione non è previsto il trasferimento in capo all’Istante dell’organizzazione dei mezzi propri del cedente attraverso la quale i prodotti sono ad oggi realizzati, contestualmente alla firma del Contratto, l’Istante, da una parte, e una società tedesca e una società spagnola del gruppo BELTA, dall’altra (rispettivamente, per i farmaci OMEGA e GAMMA) hanno sottoscritto due contratti di produzione e fornitura (di seguito, “Supply Agreement”) ai sensi dei quali tali società del gruppo BETA si impegnano – con effetto dalla data di perfezionamento dell’operazione di cessione e per un periodo di 4 anni dalla stessa – a continuare a produrre i prodotti GAMMA e OMEGA in esclusiva per l’Istante.
Ai sensi della clausola …(omissis)… del Contratto, la cessione degli Asset è subordinata all’avveramento delle seguenti condizioni sospensive:
– l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia Italiana del farmaco (di seguito, “AIFA”) al trasferimento delle AIC da BETA all’Istante e la successiva registrazione di ALFA quale unico ed esclusivo proprietario delle AIC;
– l’ottenimento dell’autorizzazione prevista dalla normativa in tema di “Golden Power” così come introdotta dalle norme in tema di Covid-19 ovvero la dichiarazione di non applicabilità della predetta normativa alla cessione degli Asset, fatta salva l’entrata in vigore di apposite disposizioni di legge che escludano la necessità per le parti di ottenere tale autorizzazione.
L’ottenimento da parte di ALFA dell'”Autorizzazione al commercio all’ingrosso di …(omissis)…” – da rilasciarsi a cura del Ministero della Salute …(omissis)… – non è invece considerata una condizione sospensiva al perfezionamento della cessione degli Asset. Ciononostante, qualora tale autorizzazione non fosse rilasciata dal Ministero della Salute, ALFA non potrebbe commercializzare i farmaci oggetto di cessione). Non è infatti sufficiente l’acquisto dell’AIC da BETA per poter commercializzare i farmaci.
Stante quanto premesso, alla data di sottoscrizione del Contratto non è avvenuta
– in alcun modo e nemmeno in parte – la cessione degli Asset dal Cedente all’Istante, essendo questa rimandata al momento in cui si verificheranno le menzionate condizioni sospensive. Verificatesi le predette condizioni, le parti stipuleranno il contratto definitivo per la cessione degli Asset ad esito del quale verrà corrisposto l’intero prezzo pattuito. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, ALFA e BETA hanno richiesto all’AIFA l’autorizzazione al trasferimento delle AIC. Al riguardo occorre precisare che il trasferimento di un’AIC è possibile solo previa richiesta all’AIFA ad opera delle parti che pongono in essere il trasferimento e conseguente autorizzazione al trasferimento da parte dell’AIFA.
In considerazione della prospettata operazione di compravendita, il quesito formulato dall’Istante ha ad oggetto la corretta qualificazione giuridico-tributaria della cessione degli Asset da parte del Cedente alla Società.
In particolare, è interesse dell’Istante conoscere il parere dell’Agenzia delle entrate al fine di chiarire se la prospettata cessione degli Asset configuri una cessione di beni soggetta a IVA oppure una cessione di ramo di azienda, fuori dal campo di applicazione dell’IVA e soggetta ad imposta di registro.
In merito alla fattispecie prospettata vi è un’obiettiva condizione di incertezza sulla modalità di applicazione degli artt. 2 e 3 del DPR 633/1972 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (“DPR 131/1986”), ed in particolare se la prospettata operazione debba qualificarsi quale:
– cessione di singoli beni e prestazione di servizi, da assoggettare ad IVA ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 633/1972, con aliquota ordinaria del 22%, ad eccezione dei farmaci facenti parte del magazzino soggetti all’aliquota IVA del 10% di cui al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972; ovvero
– cessione di un ramo d’azienda, da assoggettare all’imposta di registro applicata in misura proporzionale – in quanto operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. b) del DPR 633/1972 – in virtù del principio di alternatività tra IVA e registro disciplinato dall’art. 40 del DPR 131/1986. Nella fattispecie in parola, in considerazione della natura dei beni oggetto di trasferimento, l’imposta di registro troverebbe applicazione con l’aliquota del 3%.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Ad avviso dell’Istante, la prospettata cessione degli Asset da BETA all’Istante stessa è qualificabile come cessione di singoli beni, non atti a configurare un ramo d’azienda. Conseguentemente, l’Istante ritiene che la predetta cessione sia soggetta alle disposizioni in materia di IVA e, a tale riguardo, rileva quanto segue.
La normativa fiscale in materia di IVA e imposta di registro richiama frequentemente il concetto di “azienda” senza tuttavia fornirne una definizione.
Pertanto, stante l’assenza di una specifica definizione in ambito fiscale, la nozione di azienda può essere anzitutto ricavata dalla disciplina civilistica e, segnatamente, dall’art. 2555 del Codice civile secondo cui “l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
A tale definizione ha fatto riferimento anche la stessa Amministrazione finanziaria in numerosi documenti di prassi.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha definito l’azienda quale “universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa” (cfr., ex multis, Circolare 19 dicembre 1997, n. 320; Risoluzione 10 aprile 2012, n. 33/E).
Più in particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, i fattori identificativi dell’azienda sono costituiti dall’esistenza di diversi elementi patrimoniali, coordinati e organizzati dall’imprenditore, e dall’unitaria destinazione dei medesimi alla finalità di impresa. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “l’azienda può essere definita un insieme di beni eterogenei, costituenti un complesso caratterizzato da una “unità funzionale”, determinata dal coordinamento realizzato dall’imprenditore tra i diversi elementi patrimoniali e dall’unitaria destinazione dei medesimi a uno specifico fine produttivo. I fattori essenziali dell’azienda si possono quindi individuare nell’organizzazione, nei beni e nel loro fine per l’esercizio dell’impresa” (cfr., Risposta ad interpello 21 marzo 2019, n. 81).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda i beni, ai fini di qualificare un complesso di elementi patrimoniali come azienda, non è sufficiente che tali elementi rientrino nella definizione di “beni” ex art. 810 del Codice civile, ma è necessario che siano “funzionalmente legati da un rapporto di complementarietà strumentale”.
Quanto all’organizzazione, tali beni identificano un’azienda quando costituiscono “un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo a consentire l’inizio di una data attività da parte del cessionario”. Per quanto concerne, invece, l’elemento finalistico, tali beni devono essere caratterizzati dalla destinazione ad un fine comune, ossia l’esercizio dell’impresa (cfr., sul punto, Risposta ad interpello 4 novembre 2019, n. 466).
Anche l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità definisce l’azienda come un complesso di beni, finalizzato all’esercizio dell’impresa, la cui connotazione essenziale è rappresentata dall’organizzazione. La Corte di Cassazione ha affermato, infatti, che “nella definizione dell’art. 2555 c.c., l’elemento unificatore della pluralità di beni” deve essere individuato “nell’organizzazione per l’esercizio dell’impresa” (cfr., Cass. SS.UU. 5 marzo 2014, n. 5087). In altri termini, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario.
Ancora, la Suprema Corte ha evidenziato come, per identificare una fattispecie di cessione di azienda, ciò che rileva è “l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente” (cfr., Cass. 24 gennaio 2018, n. 1769).
Pertanto, ai fini della corretta qualificazione di una data operazione come cessione d’azienda ovvero di singoli beni, è necessario esaminare caso per caso l’organizzazione attribuita al complesso dei beni oggetto del trasferimento, in relazione sia alla preesistenza di un’autonomia funzionale dei beni trasferiti, sia alla loro idoneità e potenzialità ad essere utilizzati nell’ambito di un’attività d’impresa (anche non attuale).
Da quanto sopra esposto consegue che l’azienda non può essere considerata solo una pluralità di beni potenzialmente destinabili allo svolgimento di un’attività imprenditoriale, ma deve rappresentare anche un’organizzazione vitale degli elementi che la compongono, caratterizzata, inter alia, da relazioni finanziarie, commerciali e personali, capaci di svilupparne la produttività.
In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini di verificare se una determinata operazione di trasferimento possa qualificarsi come cessione di azienda, occorre effettuare una valutazione complessiva di una pluralità di elementi, consistenti, a titolo esemplificativo, nell’eventuale trasferimento congiunto di elementi materiali o immateriali, nell’avvenuta riassunzione del personale da parte della nuova impresa, nel possibile trasferimento del pacchetto clienti (cfr., sul punto, Cass. 11 maggio 2016, n. 9575; Cass. 30 gennaio 2007, n. 1913).
Ancora, la Suprema Corte ha affermato che vi è “una sostanziale continuità dell’attività produttiva che porta a qualificare l’atto intervenuto come contratto di cessione d’azienda” nell’ipotesi in cui: “il soggetto subentrante ha continuato ad utilizzare le linee di produzione già esistenti, utilizzando addirittura involucri recanti la stampigliatura della stessa cedente […] addirittura lo stesso personale già addetto alle lavorazioni della cedente e da questa licenziato è stato quasi immediatamente riassunto dalla cessionaria” (cfr., Cass. 30 maggio 2005, n. 11457).
Nel caso di specie, gli elementi individuati nelle diverse pronunce della Corte di Cassazione al fine di valutare la possibilità di qualificare una determinata operazione come cessione di azienda (quali ad esempio, il trasferimento congiunto di elementi materiali e immateriali, il loro valore complessivo nel compendio dei beni che fanno parte dell’impresa del cedente, l’utilizzo delle linee di produzione già esistenti, l’avvenuta riassunzione del personale – dotato di specifiche competenze tecniche – da parte dell’impresa cessionaria, il trasferimento del portafoglio clienti, ecc.) sono certamente assenti.
Infatti, come anticipato, la cessione a favore dell’Istante ha ad oggetto le AIC, il marchio, i domini internet e le rimanenze di magazzino in relazione ad un unico farmaco delle oltre 130 molecole prodotte e commercializzate dalla Società. Si sottolinea – e questo è un aspetto fattuale estremamente rilevante nel caso che ci occupa – che la cessione delle rimanenze (ove non obsolete e ancora idonee all’uso), che costituirebbero l’unico bene materiale facente parte del compendio degli Asset oggetto di trasferimento, è determinata unicamente dall’impossibilità di procedere alla vendita dei farmaci prodotti e giacenti in magazzino successivamente alla cessione degli Asset in assenza dell’apposita AIC e dei relativi diritti di commercializzazione.
L’Istante sottolinea come ulteriori beni materiali (e.g., immobili strumentali, magazzini, appositi macchinari aventi le caratteristiche tecniche per la produzione del farmaco), indispensabili allo svolgimento dell’attività produttiva, non siano ricompresi nel compendio degli Asset oggetto di cessione, all’interno del quale sono invece rinvenibili unicamente beni immateriali – ad eccezione, come si è detto, delle rimanenze di magazzino – non idonei di per sé all’integrazione di un’organizzazione atta, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività produttiva.
Invero, in diverse pronunce la Corte di Cassazione ha affermato che la cessione da parte del contribuente di alcuni beni immateriali identificativi della propria attività (fra cui, a titolo esemplificativo, la testata giornalistica, il marchio corredato di alcune etichette, la cessione di disegni, progetti e modelli dei prodotti di cui al marchio) non può essere riqualificata quale cessione di azienda, attesa l’insufficienza di tali beni ad assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva da parte della società cessionaria (si vedano, sul punto, Cass. 17 gennaio 2013, n. 1102; Cass. 16 febbraio 2010, n. 3571).
Sempre con riferimento agli specifici beni oggetto di cessione, i giudici di legittimità hanno ritenuto che “se è vero che un’azienda può comprendere anche beni immateriali […] nondimeno non può ridursi solo ad essi, giacché la sua stessa nozione (contenuta nell’art. 2555 c.c.) evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell’esercizio dell’impresa (di fatto impossibile in totale assenza di strutture fisiche)” (Cass. 21 novembre 2012, n. 20422).
Nel caso di specie sono altresì assenti gli elementi essenziali rivelatori di una cessione di azienda, in primis il trasferimento della clientela e dei debiti e crediti inerenti all’impresa esercitata attraverso l’azienda ceduta; pertanto, il compendio degli Asset oggetto di cessione non può che qualificarsi quale “complesso di singoli beni privi del requisito della reciproca coordinazione in un unico contesto organizzato”, non idonei di per sé e senza sostanziali integrazioni da parte dell’Istante allo svolgimento di una qualsiasi attività produttiva (cfr., Cass. 8 maggio 2013, n. 10740).
Come anticipato, infatti, nell’ambito del trasferimento in esame, non sono ricompresi né il personale commerciale né quello tecnico qualificato addetto alla produzione del farmaco – che, si precisa, la Società non intende assumere a seguito della cessione degli Asset, e che anzi, per quanto a conoscenza dell’Istante, resterà alle dipendenze delle società tedesca e spagnola del gruppo BETA anche in considerazione degli impegni di produzione e fornitura assunti dalle predette società non residenti del gruppo BETA ai sensi dei Supply Agreement – né il portafoglio clienti, né eventuali contratti di agenzia in essere con gli informatori medico-scientifici addetti alla promozione del farmaco e neppure i rapporti di debito-credito inerenti all’attività di produzione del farmaco da parte del Cedente.
Alla luce di quanto evidenziato, l’Istante ritiene che gli Asset non costituiscano un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo a consentire la continuazione dell’attività di produzione del farmaco da parte della Società.
La cessione congiunta degli Asset, lungi dal determinare una cessione di ramo d’azienda, è necessaria e imprescindibile in ragione della loro univoca funzione, in quanto la cessione di un singolo bene facente parte del compendio degli Asset – per le caratteristiche proprie di tali beni – in assenza degli altri specifici elementi oggetto di trasferimento renderebbe tale bene di fatto inutilizzabile (cfr., in tal senso, Comm. Trib. Reg. Lombardia 19 aprile 2018, n. 1812).
Gli Asset oggetto di cessione, infatti, devono essere considerati solo come una pluralità di beni potenzialmente destinabili allo svolgimento di un’attività imprenditoriale, che risultano tuttavia privi del requisito dell’organizzazione, in quanto la loro cessione non è accompagnata da un simultaneo trasferimento di macchinari, attrezzature, nonché relazioni finanziarie, commerciali, professionali e personali, capaci di svilupparne la produttività.
All’atto del trasferimento degli Asset, la Società dovrà porre in essere uno sforzo notevole per imprimere agli Asset la dinamicità necessaria al fine di commercializzare e pubblicizzare il farmaco.
La Società dovrà infatti premurarsi di formare il personale addetto alla commercializzazione del farmaco e individuare nuovi clienti, anche per il tramite di informatori medico-scientifici appositamente preparati ed istruiti per promuovere adeguatamente l’acquisto del farmaco.
Preme sottolineare che ALFA dovrà sostenere costi per la commercializzazione dei farmaci e le altre attività ancillari, tra le quali la più rilevante è la farmacovigilanza, ossia l’attività finalizzata all’identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all’uso dei farmaci per verificare che non vi siano effetti collaterali per la salute pubblica e gli utilizzatori dei famaci.
Infine, appare opportuno segnalare che la clausola …(omissis)… del Contratto non vieta a BETA di operare nel mercato …(omissis)…, ma impedisce solamente a BETA di utilizzare e commercializzare il medesimo principio attivo e di avere rapporti (inclusa la partecipazione al capitale sociale) con parti terze che commercializzano farmaci basati sul medesimo principio attivo.
Per tutto quanto sopra esposto e argomentato, l’Istante è dell’avviso che la cessione degli Asset non configuri un’ipotesi di cessione di un ramo di azienda da assoggettare all’imposta di registro in misura proporzionale, bensì una fattispecie di cessione di beni e prestazione di servizi rientrante nell’ambito applicativo dell’IVA.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il quesito formulato dall’Interpellante ha ad oggetto la corretta qualificazione giuridico-tributaria dell’acquisizione degli Asset così come descritto in narrativa e con le modalità emergenti dalla documentazione allegata all’istanza al fine di stabilire l’assoggettamento o meno ad IVA dell’operazione..
Nello specifico, la Società ritiene sussistenti le condizioni per qualificare ai fini tributari la cessione degli Asset a proprio favore, da parte del Gruppo BETA, quale cessione di beni e prestazioni di servizi da assoggettare ad IVA ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972. Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni.
L’articolo 2555 del Codice Civile qualifica l’azienda come “il complesso dei beni organizzato dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Con varie pronunce, l’Amministrazione Finanziaria ha accettato la definizione civilistica, chiarendo, altresì, che il termine “azienda” deve essere inteso in senso ampio, comprensivo anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d’azienda.
Occorre precisare, comunque, che la cessione deve essere riferita all’azienda o al complesso aziendale nel suo insieme, quindi quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici tali da consentire l’espletamento dell’attività di impresa e non ai singoli beni che compongono l’azienda medesima (tra le altre, v. C.M. 19 dicembre 1997, n. 320).
Anche la giurisprudenza di legittimità reputa l’azienda un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, individuando nell’organizzazione di tale complesso la sua connotazione essenziale (cfr., Cass. SS.UU. 5 marzo 2014, n. 5087).
Nell’ambito della cessione d’azienda, la Corte ha avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé, idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, deve tuttavia potere essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (così, da ultimo, anche Cass., Sez. V civ., 11 maggio 2016, n.9575, che ha confermato Cass. n. 21481 del 09.10.2009; Cass. n. 1913 del 30.01.2007).
Alla luce di ciò, è necessario identificare i fattori rivelatori dell’esistenza dell’azienda o del ramo d’azienda. Questi ultimi si possono individuare nella “organizzazione”, nei “beni” e nel loro fine “per l’esercizio dell’impresa”; deve essere rintracciata una coesione unitaria di elementi – non solo, dunque, “beni” ex articolo 810 del Codice Civile – funzionalmente legati da un rapporto di complementarietà strumentale, contraddistinti dall’essere destinati all’esercizio dell’impresa. Ciò implica che non si possono fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire o, meglio, ad identificare, il nucleo indispensabile per determinare l’esistenza di un’azienda, poiché non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di “beni”, in sé e per sé stesso considerato, ma anche i “legami” giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme.
In altri termini, al fine di individuare una cessione di azienda o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario ed è necessario, pertanto, valutare la sussistenza dei predetti elementi essenziali.
Con riferimento al caso di specie, nell’istanza si prospetta la cessione (acquisizione da parte della Società istante) di Asset significativi per l’esercizio di impresa, quali (sinteticamente): la cessione delle AIC (per i farmaci come meglio individuati in atti) di cui viene trasferita la piena ed esclusiva titolarità, tutti i diritti di commercializzazione, nonché il diritto esclusivo di proprietà, della documentazione scientifica presentata al Ministero della Salute per l’ottenimento delle predette AIC; il marchio …(omissis)…; i domini internet …(omissis)… definiti congiuntamente come “Domain Names”; il magazzino residuo in capo all’acquirente ( e in normale stato d’uso/non obsoleto) alla data di perfezionamento della cessione definito nel Contratto come “Inventory”.
Dagli elementi forniti, l’acquisizione degli Asset da parte della Società istante, atteso l’avveramento della condizione sospensiva prevista, a cui la cessione è subordinata, potrebbe integrare di fatto una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una serie di elementi che combinati tra loro, possono prefigurare un’organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività economica a sé stante.
Gli Asset oggetto di trasferimento, seppur suscettibili di autonoma valutazione economica presi singolarmente, ceduti contestualmente e preordinati fra loro con lo scopo di soddisfare una specifica “area di mercato”, presente in un nuovo contesto economico su scala nazionale precedentemente non presidiato, possono essere ragionevolmente considerati suscettibili di una valutazione unitaria quale “cessione di ramo di azienda”.
Infatti, dato il particolare ambito farmaceutico nel quale la cessione avviene, giova sottolineare che l’istante non sta acquisendo solo un “marchio”, ma una serie di beni materiali e immateriali e servizi strettamente concatenati con il fine di commercializzare un farmaco, finora commercializzato da altra azienda proprio perché in possesso degli asset fondamentali – che sono ora oggetto della transazione commerciale – senza i quali tale commercializzazione non potrebbe avvenire. Nel caso di specie, sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi rappresentati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, si ritiene che l’operazione descritta sia qualificabile come cessione di ramo di azienda e non come cessione di singoli beni, e, in quanto tale, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Conseguentemente, all’operazione prospettata deve essere applicata l’Imposta di Registro in misura proporzionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Tenuto conto che nella fattispecie rappresentata assume rilevanza esclusivamente la componente mobiliare dei beni dell’azienda, trova applicazione l’aliquota proporzionale del 3 per cento, prevista dal combinato disposto degli articoli 2 e 9 del Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR.
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