CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25115
Tributi – Accertamento – Concordato tributario – Efficacia – Presupposti – Pagamento della prima rata e prestazione della garanzia – Omissione di uno dei due adempimenti – Permanenza della originaria pretesa tributaria
Rilevato che
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a T.V. s.a.s. una cartella di pagamento con la quale erano stati iscritti a ruolo gli importi di cui al precedente avviso di accertamento; la società aveva stipulato un accordo per adesione, ma non aveva versato alcuna delle somme previste; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso, in base all’assunto che la stipula dell’accordo per adesione comportava un effetto novativo della pretesa, senza che fosse necessario provvedere al pagamento o ad altri adempimenti, sicché l’amministrazione finanziaria non poteva richiedere il pagamento di quanto risultante nell’avviso di accertamento; la Commissione tributaria provinciale di Padova aveva rigettato il ricorso; avverso la pronuncia di primo grado la società aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che, ai fini del perfezionamento dell’accordo per adesione, era necessario il versamento delle somme stabilite ovvero, a determinate condizioni, della prima rata, sicché, in mancanza di pagamento, era legittima l’iscrizione a ruolo delle somme indicate nell’originario avviso di accertamento; avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso la società affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 8 e 9, decreto legislativo n. 218/1997, in relazione all’art. 53, Cost., per non avere considerato che l’atto di accertamento con adesione determina l’esatta estensione dell’obbligazione tributaria delimitando, in tal modo, la capacità contributiva reale del contribuente, sicché, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle suddette previsioni normative, l’iscrizione a ruolo delle somme derivanti dall’accertamento condurrebbe ad un prelievo non conforme al principio della capacità contributiva; il motivo è infondato;
è pacifico che, nella fattispecie, la società contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione e dopo avere stipulato in data 17 marzo 2008 l’accertamento con adesione, non ha poi provveduto a versare alcuna somma, né entro il termine di venti giorni né successivamente, e non ha, altresì, stipulato la garanzia fideiussoria;
va osservato, in generale, che l’art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 218/1997 applicabile ratione temporis con riferimento all’anno di imposta 2003, dispone che «il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto», e che il successivo comma 2 consente il versamento rateale delle somme dovute e prevede, in tal caso, che l’importo della prima rata vada versato entro il termine indicato nel comma 1, e che il contribuente è tenuto a prestare garanzia per il versamento di tali somme, e a far pervenire, entro dieci giorni dal versamento, la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima rata e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia all’ufficio, che «rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione» (comma 3);
inoltre, il successivo art. 9 (nel testo, qui applicabile, antecedente al decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011), dispone, a sua volta, che «la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall’art. 8, comma 2»;
questa Corte ha quindi precisato che, in base al chiaro tenore letterale della norma, l’esecuzione di entrambi i previsti adempimenti – pagamento della prima rata e prestazione della garanzia – rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva, sicché, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata, e dunque permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria (Cass. civ., 25 gennaio 2019, n. 2161);
ciò precisato, non può essere seguita la tesi difensiva di parte ricorrente secondo cui, nel caso di accertamento con adesione, non potrebbe essere fatta valere la pretesa di cui all’originario avviso di accertamento poiché in sede di accertamento con adesione sarebbe stata definita la reale capacità contributiva del contribuente, e ciò anche ove non si addivenga al perfezionamento dell’accertamento con adesione, per mancato pagamento di quanto dovuto o per mancato pagamento della prima rata senza avere, in questo caso, prestato la garanzia fideiussoria;
in realtà, va osservato che la Corte costituzionale (Corte Cost., 15 aprile 2011, n. 1460 ha precisato che il procedimento per l’accertamento con adesione di cui al comma 2 dell’art. 6 della legge n. 218 del 1997 ha la finalità di prevenire l’impugnazione dell’atto di accertamento tributario notificato, favorendo l’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia;
in questo quadro normativo, l’istituto è finalizzato a consentire alle parti, amministrazione finanziaria, da un lato, e contribuente, dall’altro, di svolgere un contraddittorio in cui le stesse possono valutare liberamente la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo e riannodando trattative, al fine di pervenire alla cristallizzazione della pretesa radicata nell’eventuale perfezionamento dell’accordo, sicché, ai sensi dell’art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 218/1997, «L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio»;
è proprio in relazione a tali effetti, che il legislatore ha previsto che è solo il perfezionamento dell’accordo per adesione che comporta la cristallizzazione della pretesa secondo quando concordato e, a tal fine, ha richiesto che il contribuente, oltre che sottoscrivere l’accordo, provveda al versamento dell’importo dovuto ovvero, nel caso di pagamento rateizzato, al versamento della prima quota e alla prestazione della garanzia fideiussoria (secondo la disciplina applicabile ratione temporis);
in sostanza, l‘accordo per adesione, per produrre i suoi effetti, richiede che il contribuente provveda agli adempimenti conseguenti, mostrando in tal modo di dare attuazione agli obblighi assunti, e questi, secondo la scelta del legislatore, sono elementi costitutivi del perfezionamento dell’accordo, sicché, in caso di mancata esecuzione, l’accordo non può dirsi perfezionato; ragionando, quindi, nei termini sopra delineati, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il riferimento alla capacità contributiva effettiva del contribuente non può essere compiuta a seguito della mera stipula dell’accordo per adesione quando manchi, come nel caso di specie, l’attuazione degli ulteriori elementi costitutivi dell’accordo medesimo, cioè il pagamento di quanto dovuto o la stipula della garanzia fideiussoria e il versamento della prima rata;
né può ragionarsi in termini di sanzione impropria, non trattandosi di violazione di obblighi meramente formali e strumentali, ma di mancata attuazione di elementi costitutivi finalizzati al perfezionamento dell’accordo per adesione ove assume rilievo, nell’ottica del legislatore, non solo la sottoscrizione dell’accordo, ma la concreta attivazione del contribuente al fine di corrispondere quanto dovuto in base all’accordo ovvero di assicurare comunque, mediante la garanzia fideiussoria, la certezza di potere recuperare l’importo risultante dalla applicazione dello strumento deflativo in esame;
ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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