CNCE – Comunicato 02 dicembre 2020
FAQ – FIO II Ulteriori chiarimenti
1) D. Le istanze non accolte per incapienza del fondo e reinserite nel semestre successivo, devono essere sottoposte nuovamente a verifica della regolarità BNI prima di procedere alla compensazione?
R. Si. In caso di incapienza del fondo la Cassa comunicherà all’impresa esclusa che l’incentivo sarà compensato nel primo mese utile del semestre successivo, previo comunque controllo della sussistenza dei requisiti richiesti.
Al termine di ogni semestre edile la Cassa, prima di procedere alla graduatoria, provvederà ad escludere le domande fatte pervenire da imprese divenute irregolari successivamente alla loro presentazione e, comunque escluderà quelle risultanti tali al momento dell’erogazione.
2) D. Quali sono le modalità di controllo del requisito di cui all’art. 3 punto 6 del Regolamento che prevede, ai fini del riconoscimento all’incentivo, il mancato licenziamento individuale o collettivo nei sei mesi precedenti l’assunzione?
R. Il requisito richiesto all’art. 3 punto 6 del Regolamento è acquisito attraverso la dichiarazione resa dal datore di lavoro unitamente al modulo di domanda di incentivo.
La Cassa effettuerà il controllo sulla veridicità del requisito richiesto dal riscontro dei dati indicati nelle denunce mensili presentate successivamente all’inoltro della domanda.
3) D. Come si deve procedere alla verifica dell’anzianità contributiva dell’impresa (criterio A tabella e istruzioni applicative)?
R. L’anzianità contributiva dell’impresa deve essere determinata dal primo mese di versamento contributivo risultante dal gestionale della Cassa fino al mese di presentazione della domanda. Non si computano i mesi che non hanno dato luogo ad alcun versamento contributivo.
4) D. Cosa accade nel caso in cui la domanda per accedere al beneficio viene presentata nel semestre successivo a quello di in cui avviene l’assunzione/ trasformazione? (ad es. assunzione/trasformazione 20 marzo, domanda incentivo 15 aprile)
R. Premesso che la richiesta di accesso all’incentivo deve pervenire entro 30 giorni, tramite PEC a pena di nullità, dalla data di assunzione/trasformazione del contratto di lavoro, laddove l’assunzione /trasformazione si verificasse nel corso dell’ultimo mese del semestre (ad es. 20 marzo), e la domanda di incentivo fosse presentata nel primo mese del semestre successivo (15 aprile), in questo caso il punto C) della Tabella e Istruzioni applicative dispone che ai fini del calcolo del requisito si considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento e per questo X è uguale a 0.
5) D. Alla luce della previsione di due semestri per la presentazione delle domande di incentivo, laddove il termine dei 180 giorni dall’assunzione per spendere il voucher presso le Scuole Edili, (previsto nell’art. 2 comma 1 del Regolamento), dovesse spirare in prossimità dell’effettuazione delle graduatorie, è possibile prevedere una proroga?
R. Si. Nelle more di ulteriori eventuali chiarimenti, si specifica che in tali casi l’impresa dovrà attivarsi quanto prima per l’utilizzo del voucher da spendere presso le Scuole Edili, prenotandosi per i primi corsi utili successivi al rilascio del voucher.
6) D. Può essere riconosciuta, quale valido requisito, la formazione delle 16 ore previste dal contratto effettuata da un ente diverso dalle Scuole Edili?
R. No. Al fine del valido riconoscimento del requisito, l’effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto, nell’ipotesi di prima assunzione nel settore, deve essere espletata dalle Scuole Edili facenti parte del sistema bilaterale delle costruzioni come individuate dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13/2012 o, comunque, realizzata direttamente dall’impresa in collaborazione con la Scuola Edile/Cpt.
Si precisa, inoltre, che al fine della verifica del requisito ” formazione 16 ore” la Cassa potrà richiedere l’esibizione della relativa certificazione rilasciata dall’Ente Scuola o, comunque, contattare direttamente l’Ente presso il quale il lavoratore ha espletato la suddetta formazione.
7) D. In caso di revoca dell’incentivo già compensato deve essere parimenti revocato anche il voucher di € 150,00?
R. No. In caso di revoca dell’incentivo non dovrà essere revocato il voucher utilizzato per un corso professionalizzante in favore dell’operaio.