CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27683

Rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962 – Prescrizione del diritto – Termine decennale – Costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione – Decorrenza dalla maturazione del termine di prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps per l’accantonamento

Rilevato che

La Corte d’appello di Roma (sentenza pubblicata il 15.1.2019), accogliendo l’impugnazione di G.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede – che le aveva rigettato la domanda volta all’accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia e, in subordine, quella di risarcimento nei confronti di Città metropolitana di Roma Capitale – ha riconosciuto il diritto dell’appellante alla costituzione della rendita ex art. 13 della legge nr. 1338 del 1962, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall’1.2.1982;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Città metropolitana di Roma Capitale, articolato in un unico motivo; ha resistito, con controricorso, G.M.; l’INPS ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., è stata notificata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Considerato che

con un unico motivo, Città metropolitana di Roma Capitale deduce la violazione o falsa applicazione di norme di legge, con particolare riferimento all’art. 13 della legge nr. 1338 del 1962, contestando la decisione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto che nella fattispecie non fosse maturata l’eccepita prescrizione del diritto preteso dalla controparte. Assume, invero, la ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione decennale e individuare il dies a quo di decorrenza della stessa dal momento della prescrizione del credito contributivo dell’Inps; nello specifico, in ragione del periodo di domanda (tra il 15 febbraio 1982 e il 15 aprile 1989), la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere prescritto il diritto azionato (con ricorso del 19.10.2010, v. sentenza impugnata, pag. 1, primo rigo) in quanto il 15 aprile 1999 si era prescritto il credito contributivo e il 15 aprile 2009 il diritto alla costituzione della rendita; il motivo è fondato;

la questione controversa in causa è stata decisa dalle sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia nr. 21302 del 2017, che ha affermato il seguente principio di diritto:

«il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall’articolo 13 della legge 1338/1962 è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch’esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps per l’accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione»;

la fattispecie concreta, oggetto di disamina da parte delle sezioni unite, riguardava la domanda di condanna, intrapresa da una lavoratrice nei confronti della propria datrice di lavoro, al versamento, in favore dell’Inps, della riserva matematica necessaria alla costituzione di una rendita, per l’omissione contributiva in relazione al periodo del rapporto di lavoro intercorso tra il mese di gennaio del 1973 e quello di settembre del 1974. Di qui, l’individuazione del termine decennale anche per la prescrizione del credito contributivo dell’INPS;

a tale principio e alle ragioni che lo sorreggono, qui da intendersi integralmente richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., occorre assicurare continuità in questa sede;

l’esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all’art. 13 della legge nr. 1338 del 1962 per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale (sui rapporti tra l’azione ex art. 13 della legge nr. 1338 del 1962 e quella ex art. 2116, comma 2, cod.civ. e sulla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, v., in motivaz., Cass., sez.un., nr. 3678 del 2009). A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest’ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Istituto previdenziale, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (così Cass. nr. 983 del 2016 conf. a Cass. nr. 3756 del 2003, richiamate da Cass., sez.un., nr. 21302 cit.);

il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame della fattispecie, facendo applicazione dei principi sopra esposti;

al giudice del rinvio è demandata, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.