IVASS – Regolamento 17 novembre 2020, n. 46

Disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell’articolo 124-novies, comma 3 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Fonti normative

1. Il regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 47-octies, comma 2, 47-duodecies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché dell’art. 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

b) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il testo unico dell’intermediazione finanziaria;

c) «investitore istituzionale assicurativo»: un’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o la sede secondaria in Italia di un’impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all’esercizio dell’attività nei rami vita, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del codice che investano in azioni di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione europea.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:

a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

b) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

c) le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Capo II

Disciplina delle comunicazioni al pubblico

Art. 4

Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno

1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni relative alla politica di impegno di cui all’art. 124-quinquies, commi 1, 2 e 3 del TUF. Le medesime informazioni possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili on-line o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l’agevole individuazione e l’accessibilità gratuita.

2. La politica di impegno e le sue eventuali modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità.

3. Le informazioni di cui all’art. 124-quinquies, comma 2, del TUF, relative alle modalità di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28 febbraio dell’anno successivo e rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.

4. Le informazioni di cui all’art. 124-quinquies, comma 3, del TUF, inclusa l’eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate con le modalità e nei termini indicati ai commi 2 e 3.

5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 124-quinquies, comma 6, del TUF, gli investitori istituzionali assicurativi che si avvalgano di gestori di attivi, di cui all’art. 124-quater, comma 1, lettera a) del TUF, per dare attuazione alla politica di impegno con riferimento all’esercizio del diritto di voto, indicano dove i gestori medesimi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

Art. 5

Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi

1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all’art. 124-sexies, comma 1, del TUF, riguardanti le modalità con cui è assicurata la coerenza degli elementi principali della strategia di investimento azionario con il profilo e la durata delle proprie passività, in particolare di lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei propri attivi.

2. Gli investitori istituzionali assicurativi che investono per il tramite di gestori di attivi, di cui all’art. 124-quater, comma 1, lettera a) del TUF, mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all’art. 124-sexies, commi 2 e 3, del TUF, riguardanti l’accordo di gestione.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili on-line o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l’agevole individuazione e l’accessibilità gratuita.

4. Gli investitori istituzionali assicurativi includono le informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies e seguenti del codice, salvo che siano esclusi dall’obbligo di redigere la relazione medesima ai sensi del codice e delle relative norme di attuazione.

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli investitori istituzionali assicurativi pubblicano, secondo le modalità dallo stesso individuate, le informazioni previste dall’art. 4, commi 1 e 4 e dall’art. 5 entro il 28 febbraio 2021.

Art. 7

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.