INPS – Messaggio 27 novembre 2020, n. 4487
Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Chiarimenti.
Con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 sono state fornite le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.
Con il presente messaggio, alla luce delle richieste pervenute dalle strutture territoriali, si chiariscono alcuni aspetti anche al fine di fornire informazioni corrette agli intermediari abilitati.
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione ex DPR 445/2000,
– le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
– la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
– la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
– l’importo dell’esonero.
Si specifica che il suddetto codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. 148/15, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito da FSBA.
In riferimento alle verifiche dei dati esposti, propedeutiche all’attribuzione del codice, si chiarisce che le medesime devono intendersi meramente formali e finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio/giugno sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
In merito alle verifiche di congruità e spettanza, demandate ad un momento successivo, verranno comunicate specifiche indicazioni.
L’esonero può essere fruito, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro 31 gennaio 2021).
Qualora i datori intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell’apposita istanza telematizzata “Dichiarazione Compensazione”.
Infine, ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
Si rammenta che tale indicazione è coerente con le disposizioni di cui alla circolare 9/2017 nella quale è specificato che “la retribuzione globale – base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale.
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