FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 09 dicembre 2020

I termini decadenziali per gli ammortizzatori sociali emergenziali

Sconcerto, difficoltà e confusione per buona parte dell’anno hanno accompagnato i Consulenti del Lavoro in primis, dinanzi al loro lavoro quotidiano. Un lavoro che è diventato h24 per far fronte a una normativa copiosa e spesso non tempestiva, differenziata per casistiche infinite e incongruente al suo stesso interno. A ciò si aggiungano indicazioni di prassi altrettanto numerose, di frequente parimenti intempestive e contraddittorie o intervenute a evitare palesi errori su mancati differimenti di termini decadenziali. Per questi motivi, pubblichiamo in un’unica tabella i cambiamenti che, dal dilagare della pandemia e della conseguente legislazione emergenziale, si sono susseguiti relativamente ai tali termini per il ricorso alla cassa integrazione.

NORMATIVA

PERIODO DI RIFERIMENTO

TERMINE DI PRESENTAZIONE IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE

DIFFERIMENTO DEI TERMINI

BENEFICIARI DEI TRATTAMENTI

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 189 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020Entro la fine del quarto mese successivo a quello dell’attività lavorativaI termini decadenziali in scadenza a fine luglio sono differiti al 31 agosto 2020 (31 ottobre 2020 a seguito del differimento disposto dall’art. 3 del D.L. n. 125/2020).

Il successivo comma 10, invece, ha previsto che i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020, sono differiti al 30 settembre 2020 (anche in questo caso, 31 ottobre 2020 a seguito del differimento previsto dall’art. 3 del D.L. n. 125/2020), differiti al 15 novembre 2020 dal decreto n. 149/2020

Lavoratori in forza al 23/02/2020
 D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020Ulteriori cinque settimane nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.

Eventuale ulteriore periodo di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020I termini decadenziali in scadenza a fine luglio sono differiti al 31 agosto 2020 (31 ottobre 2020 a seguito del differimento disposto dall’art. 3 del D.L. n. 125/2020).

Il comma 10 ha previsto che i termini di invio delle domande che si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020 (anche in questo caso, 31 ottobre 2020 a seguito del differimento previsto dall’art. 3 del D.L. n. 125/2020), poi ancora rinviati al 15 novembre 2020 dal decreto 149/2020

La dicitura “23 febbraio 2020” viene sostituita dalla seguente: “25 marzo 2020”
 D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/202018 settimane (9 senza fatturato + 9 con fatturato), indipendentem ente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo delle precedenti settimane di ammortizzatori sociali, richieste o meno nel primo semestre dell’anno 2020, collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa in fase di prima applicazione, le domande possono essere trasmesse entro la fine di settembre 202031 ottobre 2020 per i trattamenti che, secondo la disciplina ordinaria, si collocherebbero tra il 1° e il 10 settembre 2020 (decreto legge n. 125/2020)9 novembre 2020, modifica apportata dal decreto legge n. 157/2020
 Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137Ulteriori 6 settimane di cassa integrazione Covid-19 utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 o, in alternativa, ulteriori 4 settimane di esonero contributivoA pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 137 (29 ottobre 2020)31 dicembre 2020 messaggio Inps n. 4484 del 27 novembre 2020 (confermato dalla circolare Inps n. 139 del 7 dicembre 2020)Ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104