MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 01 ottobre 2020, n. 163
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144
1. Al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, il comma 3 è soppresso;
b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Settori di specializzazione). – 1. L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo;
d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
f) diritto internazionale;
g) diritto dell’Unione europea;
h) diritto dei trasporti e della navigazione;
i) diritto della concorrenza;
l) diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
o) diritto dello sport.
2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell’accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi:
a) diritto successorio;
b) diritti reali, condominio e locazioni;
c) diritto dei contratti;
d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni;
e) diritto agrario;
f) diritto commerciale e societario;
g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica;
h) diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza;
i) diritto dell’esecuzione forzata;
l) diritto bancario e dei mercati finanziari;
m) diritto dei consumatori.
4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi:
a) diritto penale della persona;
b) diritto penale della pubblica amministrazione;
c) diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia;
d) diritto penale dell’economia e dell’impresa;
e) diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;
f) diritto dell’esecuzione penale;
g) diritto penale dell’informazione, di internet e delle nuove tecnologie.
5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi:
a) diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;
b) diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali;
c) diritto dell’ambiente e dell’energia;
d) diritto sanitario;
e) diritto dell’istruzione;
f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
h) contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.»;
c) all’articolo 5, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L’avvocato specialista può chiedere che nell’elenco siano specificati l’indirizzo o gli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore.»;
d) all’articolo 6, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione» sono sostituite dalle parole «colloquio per l’esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione a norma degli articoli 8 e 11.»;
2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell’ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione.
L’inserimento nell’elenco è disposto per gli avvocati su designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell’elenco per un periodo di quattro anni. La commissione di valutazione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio è diretto ad accertare l’adeguatezza dell’esperienza maturata nel corso dell’attività professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformità ai requisiti e ai criteri di cui all’articolo 8.»;
e) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole «formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nel settore di specializzazione» sono sostituite dalle parole «formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nel settore e nell’indirizzo di specializzazione»;
2) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:
«12-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.»;
f) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera b), le parole «quindici per anno» sono sostituite dalle parole «dieci per anno»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nell’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui all’articolo 6, comma 4, valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l’indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell’indirizzo di specializzazione.»;
g) all’articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «quindici per anno» sono sostituite dalle parole «dieci per anno»;
2) è aggiunto infine il seguente periodo: «Nella valutazione dei requisiti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2.».
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. La disposizione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, si applica anche a coloro che hanno conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal medesimo articolo 14, comma 1.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.
3. Il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal Consiglio nazionale forense anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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