PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 04 dicembre 2020, n. 719
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile
1. Al fine di garantire tempestivamente il ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi impiegati dalle regioni, province autonome e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, impegnati nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione conseguenti all’emergenza in rassegna e nelle altre attività connesse alla gestione dell’emergenza, il Dipartimento della protezione civile può autorizzare l’avvio immediato degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili.
2. Le regioni, le province autonome e le organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale presentano al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie. Le regioni e le province autonome presentano altresì al Dipartimento, entro i medesimi termini, l’elenco dei beni da ripristinare delle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla necessaria istruttoria all’esito della quale approva l’elenco degli interventi di cui al comma 1 e autorizza l’avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l’ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario.
3. Per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un’anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza entro il limite massimo complessivo di euro 18.000.000,00.
2. Per le finalità di cui all’ art. 1, comma 1, e per far fronte ad altre attività connesse alla gestione dell’emergenza, la Regione autonoma della Sardegna è autorizzata anche ad utilizzare le risorse trasferite ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020, nella contabilità speciale aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020.
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