MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 04 dicembre 2020, n. 10003
Ulteriori chiarimenti in tema di Progetti Utili alla Collettività (PUC) e coinvolgimento di beneficiari Rdc
Giungono alla Scrivente quesiti in ordine alla partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) di beneficiari Rdc per i quali è, ormai, prossima la scadenza della misura.
Al riguardo, si forniscono le seguenti informazioni.
E’ opportuno precisare che la partecipazione a taluni progetti, per le caratteristiche proprie dei medesimi, non può raggiungere gli obiettivi predefiniti se non realizzata per una durata minima prestabilita in sede di definizione del progetto.
La Piattaforma GePI, alla sezione creazione del PUC, prevede la possibilità di inserire sia la durata complessiva del progetto nel campo “data inizio” e “data fine”, sia la durata minima di partecipazione al progetto, nel campo “durata minima”, che va espressa in mesi e dipende dalle eventuali specifiche caratteristiche del progetto stesso. Per durata minima del progetto si intende un periodo di tempo che, in fase di definizione dei PUC, sia stato ritenuto necessario affinchè la partecipazione del singolo al progetto possa ritenersi proficua sia per l’Amministrazione che per il potenziamento delle capacità personali e professionali del partecipante. Si precisa che la durata complessiva del progetto può anche non corrispondere alla durata minima di partecipazione al progetto.
Conseguentemente, laddove sia prevista una durata minima di partecipazione al Puc, chi provvede all’assegnazione dei beneficiari ai PUC, deve verificare che la durata residua di fruizione del beneficio dei partecipanti selezionati sia almeno pari alla durata minima del Puc.
A titolo meramente esemplificativo si fa il caso di un progetto di assistenza alla catalogazione di volumi in biblioteca. Si presume che in una prima fase, che possiamo immaginare svolgersi nel corso del primo mese del progetto, i partecipanti debbano apprendere dagli operatori addetti al servizio le modalità di catalogazione. Nei successivi mesi i beneficiari Rdc parteciperanno attivamente alle attività collaborando con gli addetti, avendo appreso progressivamente come funziona il servizio. Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che solo per una durata pari o superiore a 3/4 mesi la partecipazione al progetto sarà stata proficua tanto per l’Amministrazione che si è avvantaggiata dell’opera del beneficiario che per il partecipante che ha acquisito nuove competenze. Quindi, in considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono il sopra citato progetto, sarà necessario indicare in Piattaforma la durata minima del progetto. Conseguentemente, il coinvolgimento in tali attività dovrà essere previsto per i beneficiari Rdc che continueranno a fruire del beneficio almeno per un periodo pari alla durata minima del progetto.
In ragione degli obblighi cui sono tenuti i beneficiari Rdc, resta salva la possibilità di coinvolgere nei PUC un beneficiario Rdc prossimo alla scadenza del beneficio nell’ambito di quei progetti nei quali sin da subito il partecipante può svolgere proficuamente la propria collaborazione e che, pertanto, non prevedano una durata minima di partecipazione.