PREVINDAI – Comunicato 11 dicembre 2020
Contributo minimo a carico azienda e flessibilità contributiva
Ci avviciniamo alla fine dell’anno, momento in cui le imprese dovranno verificare se sussiste l’obbligo di versare il contributo minimo a loro carico di euro 4.800,00.
Questo livello minimo di contribuzione è dovuto dalle aziende per i dirigenti che hanno almeno 6 anni di anzianità dirigenziale presso l’impresa; può essere riconosciuto anche senza tale anzianità minima per scelta della società.
Se il dirigente contribuisce a Previndai con il solo TFR il contributo minimo non è dovuto.
Come si declina il contributo minimo a carico dell’impresa con la sua scelta di versare anche parte della contribuzione dovuta dal dirigente?
Dal 1 gennaio 2020 è valido in Previndai il principio della flessibilità contributiva: oltre al contributo del 4% contrattualmente a proprio carico, l’impresa può accordarsi con il dirigente per versare fino al 3% del contributo da questo dovuto. Al dirigente resta, così, da versare un contributo almeno dell’1%.
La quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma, quindi, a quella contrattualmente prevista a proprio carico del 4%.
Se si è avvalsa della flessibilità contributiva l’impresa dovrà verificare che la sua quota contrattuale del 4% abbia dato luogo ad un contributo di almeno 4.800 euro senza tener, quindi, conto dell’importo versato “al posto” del dirigente.