PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 30 ottobre 2020, n. 175

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell’organizzazione giudiziaria

Art. 1

Adeguamento delle competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e modifiche in materia di amministrazione periferica dell’organizzazione giudiziaria

1.Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per “uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria” gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;» e la lettera f) è soppressa;

b) all’articolo 5, comma 2:

1) all’alinea, le parole: «, oltre alle direzioni generali regionali,» sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole «tra le circoscrizioni delle singole Direzioni regionali e trasferimenti» sono soppresse;

3) alla lettera b), dopo le parole: «elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all’articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015;» sono inserite le seguenti: «elaborazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive da impartire agli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia di cui alla presente lettera;»;

c) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Organi di decentramento amministrativo). – 1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria di cui all’articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e relativa tabella E) come sostituita dalla tabella B) allegata al presente regolamento.

1.Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria e i centri per la giustizia minorile di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.»;

d) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Funzioni degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria). – 1. Sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, ferma la facoltà di delega di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria esercitano le seguenti attribuzioni nell’ambito territoriale di competenza:

a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari;

b) acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei medesimi uffici;

c) attività connesse all’onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell’articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;

d) supporto e ausilio all’attività delle conferenze permanenti di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, nella determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari;

e) predisposizione e attuazione dei programmi per l’acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari;

f) attività di raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.»;

e) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Risorse finanziarie degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria). – 1. Il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie assegna le risorse finanziarie e strumentali al dirigente preposto agli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»;

f) gli articoli da 11 a 15 sono abrogati;

g) all’articolo 16:

1) al comma 2 i primi due periodi, nonché, al terzo periodo, le parole: «, ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati», sono soppressi;

2) al comma 4 i primi tre periodi sono soppressi;

3) il comma 7 è abrogato;

4) al comma 12, terzo periodo, le parole: «di livello generale e non generale» sono sostituite dalle seguenti: «di livello generale o non generale»;

h) la tabella A è soppressa e le tabelle C e D sono sostituite, rispettivamente, dagli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Modifiche alla tabella sulla dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

1.La tabella F allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, è sostituita dall’allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1.Alla riorganizzazione degli uffici della direzione generale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché alla definizione dei relativi compiti, conseguenti alle modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3), alla individuazione degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria e alla definizione della loro competenza territoriale, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 1, le funzioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal presente decreto, sono esercitate dalla direzione generale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133.

3.Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo, che compete alla direzione generale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, tra la medesima direzione generale e gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria.

4.L’ufficio speciale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, resta operante fino alla data di entrata in funzione dell’ufficio periferico dell’organizzazione giudiziaria individuato come competente a norma del comma 1.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1.Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Allegato I

(articolo 1, comma 1, lettera h))

sostituisce la tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015

Ministero della giustizia

Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale
Qualifiche dirigenziali – carriera amministrativaDotazione organica
Dirigenti prima fascia17
Dirigenti seconda fascia388
Totale dirigenti405
Qualifiche dirigenziali – carriera penitenziariaDotazione organica
Dirigenti generali penitenziari17
Dirigenti penitenziari341
Totale dirigenti358

Allegato II

(articolo 1, comma 1, lettera h))

sostituisce la tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015

Ministero della giustizia

Amministrazione giudiziaria
Dipartimento per gli affari di giustizia

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo
Qualifiche dirigenzialiDotazione organica
Dirigenti prima fascia13
Dirigenti seconda fascia326
Totale dirigenti339
AreeDotazione organica
Terza area11.993
Seconda area26.715
Prima area4.415
Totale qualifiche dirigenziali339
Totale aree43.123
Totale complessivo43.462

Allegato III

(articolo 2, comma 1)

sostituisce la tabella F del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015

Ministero della giustizia

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo
Qualifiche dirigenzialiDotazione organica
Dirigenti prima fascia – carriera amministrativa3
Dirigente generale penitenziario1
Dirigenti seconda fascia – carriera amministrativa16
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM – carriera penitenziaria41
Totale dirigenti61
AreeDotazione organica
Terza area2.378
Seconda area985
Prima area115
Totale qualifiche dirigenziali61
Totale aree3.478
Totale complessivo3.539