PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 726
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Modifiche all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020
1. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020, modificato dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020, le parole: «degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie, degli operatori socio-sanitari e dei soggetti con mansioni di supporto e assistenza ai professionisti sanitari,».
Art. 2
Modifiche all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020
1. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020, modificato dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 705 del 2 ottobre 2020, dopo le parole «già conviventi con il defunto» sono inserite le parole «e inclusi nello stato di famiglia alla data del decesso.».
2. All’art. 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020, modificato dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 705 del 2 ottobre 2020, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Il beneficio di cui all’art. 1, è corrisposto anche ai seguenti soggetti:
a) al coniuge superstite non separato legalmente, anche se non residente anagraficamente con il soggetto defunto alla data del decesso;
b) ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, anche se non residenti anagraficamente con il soggetto defunto alla data del decesso, fino al diciottesimo anno di età; fino al ventunesimo anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al ventiseiesimo anno di età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l’inabilità; senza limiti di età se portatori di handicap ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
1-ter. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b) per i figli minori la domanda è presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale. Il sussidio è comunque corrisposto in ragione del numero complessivo dei familiari, ivi inclusi quelli di cui al comma 1-bis, nel limite massimo degli importi stabiliti al comma 2 e delle somme disponibili.
1-quater. Nell’ipotesi di istanze presentate da più nuclei familiari riconducibili al defunto, ove si superi complessivamente il limite di cui al comma 2, il beneficio è ridotto proporzionalmente in ragione del numero dei componenti superstiti di ciascun nucleo familiare fino all’importo massimo complessivo di euro 55.000.».
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