PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 13 novembre 2020
Adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020
Art. 1
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2019, sono incrementate in misura pari all’1,71 per cento.
2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2020:
a) per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all’uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti;
b) per il personale universitario a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.