PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 23 dicembre 2020, n. 180
Regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
Art. 1
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico
1. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato: «decreto-legge», gli attivi di rilevanza strategica nel sistema energetico nazionale sono individuati nelle reti energetiche di interesse nazionale, e nei relativi rapporti convenzionali, elencate al comma 2.
2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1:
a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli impianti di stoccaggio del gas;
b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore;
c) rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento;
d) attività di gestione e immobili fondamentali connessi all’utilizzo delle reti e infrastrutture di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Art. 2
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti
1. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per il settore dei trasporti sono individuati nelle grandi reti e impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti transeuropei, e nei relativi rapporti convenzionali, come individuati dal comma 2.
2. Sono inclusi nelle reti e negli impianti di cui al comma 1:
a) porti di interesse nazionale;
b) aeroporti di interesse nazionale;
c) spazioporti nazionali;
d) rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee;
e) gli interporti di rilievo nazionale;
f) reti stradali e autostradali di interesse nazionale.
Art. 3
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore comunicazioni
1. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge, gli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni sono individuati nelle reti dedicate e nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza, nonché negli impianti utilizzati per la fornitura dell’accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, e nei relativi rapporti convenzionali, fatte salve le disposizioni della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1 gli elementi dedicati, anche laddove l’uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa.
Art. 4
Ambito di applicazione della disciplina dei poteri speciali
1. Fermo restando l’obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge e relativi al presente regolamento si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato previsti dal medesimo articolo 2, ivi compresi quelli connessi a un adeguato sviluppo infrastrutturale, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa a uno specifico rapporto concessorio.
2. L’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge non si applica alle tipologie di atti e operazioni, posti in essere all’interno di un medesimo gruppo, fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e di comunicazione di cui all’articolo 2, commi 2 e 5 del decreto-legge, riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione quando le relative delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell’azienda o di rami di essa o di società controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell’articolo 2351, comma 3, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionano l’impiego.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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