AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 15 febbraio 2021, n. 46832/RU

BREXIT – Direttiva (UE) 2020/1756 – Modifica codice identificativo IVA dei soggetti passivi stabiliti nell’Irlanda del Nord – Modelli INTRA

Articolo 1

All’Allegato XI alla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018, relativo alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, la Tabella A è sostituita da quella acclusa alla presente determinazione.

Articolo 2

La presente determinazione si applica agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2021.

Tabella A

PAESI MEMBRI DELLA UE

CODICE ISO

STATO MEMBRO

N. CARATTERI CODICE IVA

ATAUSTRIA9
BEBELGIO10
BGBULGARIA9 ovvero 10
CYCIPRO9
HRCROAZIA11
DKDANIMARCA8
EEESTONIA9
FIFINLANDIA8
FRFRANCIA11
DEGERMANIA9
GB (1)GRAN BRETAGNA5 ovvero 9 ovvero 12
ELGRECIA9
IEIRLANDA8
XI (2)IRLANDA DEL NORD5 ovvero 9 ovvero 12
ITITALIA11
LVLETTONIA11
LTLITUANIA9 ovvero 12
LULUSSEMBURGO8
MTMALTA8
NLOLANDA12
PLPOLONIA10
PTPORTOGALLO9
CZREPUBBLICA CECA8 ovvero 9 ovvero 10
SKREPUBBLICA SLOVACCA10
ROROMANIAda 2 a 10
SISLOVENIA8
ESSPAGNA9
SESVEZIA12
HUUNGHERIA8

(1) Il codice paese GB può essere utilizzato per individuare i soggetti VIES per le transazioni commerciali con periodi di riferimento antecedenti il 2021.

(2) Il codice paese XI può essere utilizzato per individuare i soggetti VIES per le cessioni e acquisto di beni con periodi di riferimento decorrenti dal 2021 (sono escluse dalla rilevazione Intrastat le operazioni di servizi prestati a/ricevuti da soggetti residenti in Irlanda del Nord).