MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 05 febbraio 2021

Innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli

Art. 1

Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli

1. Le percentuali di compensazione di cui all’art. 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella Tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

– prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura» (v.d. 44.01): 6,4 per cento;

– prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04): 6,4 per cento.

Art. 2

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2020.