INPS – Messaggio 23 febbraio 2021, n. 769
Circolare n. 28 del 17 febbraio 2021 – Criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali – Precisazioni
Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021 sono state fornite istruzioni per la gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
In particolare, con riferimento al requisito occupazione dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni (media superiore ai 5 addetti nel semestre precedente), per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali che prevedono tale requisito, è stato sostenuto che, ai fini dell’accesso al trattamento richiesto, trova applicazione la speciale disciplina prevista dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.
Al riguardo, si precisa che detta condizione – che si pone in regime di discontinuità con gli indirizzi già forniti dall’Istituto (cfr. il paragrafo 3, della circolare n. 84/2020) – riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi dei decreti-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, e n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.
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